Passa ai contenuti principali

Il credito d’imposta per le imprese energivore

Il Decreto Sostegni-ter contiene, al titolo III, un pacchetto di misure volte al contenimento dei costi dell’energia elettrica per le filiere produttive che rischiano maggiormente l’interruzione delle attività.



L’articolo 15 D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter) destina 540 milioni di euro per l’anno 2022 a favore di contributi a parziale compensazione degli extra costi dell’energia, riconosciuti sottoforma di credito d’imposta.

L’agevolazione è rivolta alle c.d. “imprese energivore”, come definite dall’articolo 3 D.M. 21.12.2017:

le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;

b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1…omissis…non inferiore al 20%;

c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012”.

Sono in ogni caso escluse le imprese considerate in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Requisito necessario per l’accesso all’agevolazione è aver subìto un incremento superiore al 30% del costo dell’energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi.

L’incremento va quantificato confrontando il costo medio dell’ultimo trimestre 2021 con il costo medio dell’ultimo trimestre 2019, tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022.

Quanto alle modalità di fruizione la norma istitutiva prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Non trovano applicazione i limiti generali di compensazione:

  • limite annuale dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU del modello redditi di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007pari a 250.000 euro;
  • limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili di cui all’articolo 34 L. 388/2000pari a 2 milioni di euro dal 01.01.2022 a seguito della modifica apportata dall’articolo 1, comma 72, L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).

Il contributo non rileva ai fini:

  • della formazione del reddito d’impresa;
  • della formazione della base imponibile Irap;
  • del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 Tuir;
  • del rapporto di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.

Per quanto concerne infine le regole di cumulo, il credito d’imposta risulta cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione di non superare, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui sopra, il costo sostenuto.

Per l’effettiva operatività della misura si resta in attesa di apposito decreto ministeriale.

Nella seguente tavola sinottica sono riepilogate le principali caratteristiche dell’agevolazione:

Credito d’imposta per imprese energivore
(articolo 15 D.L. 4/2022– Decreto Sostegni-ter)
Ambito soggettivoImprese energivore di cui all’articolo 3 D.M. 21.12.2017 – escluse le imprese in difficoltà
Requisito di accesso:
costo medio dell’energia elettrica per KWh (IV trimestre 2021> 130% costo medio dell’energia elettrica per KWh (IV trimestre 2019)
Ambito oggettivoSpese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Intensità della misuraCredito d’imposta pari al 20% delle spese suddette.
Caratteristiche del credito· Utilizzo esclusivo in compensazione;
·  disapplicazione dei limiti generali di compensazione;
· irrilevanza fiscale;
· cumulabilità con altre misure nel limite del costo sostenuto, tenuto conto anche del vantaggio derivante dall’irrilevanza fiscale.

Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

La tassazione dei dividendi percepiti nel 2015

Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori) derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali nel corso dell’anno 2015 dobbiamo distinguere: la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata); la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società; Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l’aliquota dal 20% al 26% , fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la nuova aliquota è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c- bis ) a c- quinquies ) del Tuir. In merito alla percentuale