Passa ai contenuti principali

E-fattura ai forfetari dal 1° luglio: un passo in avanti verso l’obbligo generalizzato

Anche per i forfetari sta per scattare la e-fattura obbligatoria: dal 1° luglio 2022, infatti, la fatturazione elettronica diventa obbligatoria per i soggetti che applicano il regime forfettario, fatta salva l’ipotesi del mancato superamento delle soglie previste dal decreto PNRR 2. L’obbligo - che riguarda anche ulteriori categorie di soggetti - costituisce un importante momento di passaggio verso quello che può definirsi un “ultimo regime transitorio”, prodromico al raggiungimento dell’obiettivo dell’estensione generalizzata del regime di fatturazione elettronica obbligatoria a tutti i soggetti passivi stabiliti o residenti nel territorio dello Stato italiano.

Obbligo di fatturazione elettronica a far data dal 1° luglio 2022 anche per i soggetti che applicano il regime forfettario, fatta salva l’ipotesi del mancato superamento delle soglie previste dal D.L. n. 36/2022 (decreto PNRR 2).


L’obbligo riguarda anche ulteriori categorie di soggetti e costituisce, difatti, un importante momento di passaggio verso quello che può definirsi un “ultimo regime transitorio”, prodromico al raggiungimento della meta, ormai nota, dell’estensione del regime di fatturazione elettronica obbligatoria a tutti i soggetti passivi stabiliti o residenti nel territorio dello Stato italiano
e-fattura obbligatoria: chi sono i soggetti interessati?
A seguito dell’abrogazione della seconda parte dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 operata dal D.L. n. 36/2022, l’obbligo di fatturazione elettronica, nonché di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, è stato esteso alle seguenti categorie di soggetti passivi per le quali era, precedentemente, facoltativo:
- soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio (ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
- soggetti passivi che applicano il regime forfettario;
- soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione per il regime speciale IVA e imposte indirette di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991 che abbiano riportato, durante il precedente periodo di imposta, proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
Permane, in ogni caso, la causa di esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori economici non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato italiano.
Infine, un’ultima ipotesi di esclusione si ha per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che non devono e non possono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.
Per quali operazioni la fattura è elettronica?
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati avranno, dunque, ad oggetto la quasi totalità delle operazioni attive e passive effettuate dagli operatori economici stabiliti o residenti nel territorio dello Stato italiano, con alcune eccezioni.
Anzitutto, la prima esclusione sussiste per le operazioni in relazione alle quali sia stata emessa una bolletta doganale.
Sono, inoltre, escluse dall’ambito applicativo delle disposizioni in commento le “operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato […] per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia […]”, così come disposto dall’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 dopo le modifiche del decreto Semplificazioni.
In altre parole, la norma in commento costituisce il punto di fusione tra la fatturazione elettronica - nonché la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati - e l’esterometro. Particolare rilevanza, pertanto, assume l’esclusione dall’obbligo di trasmissione elettronica dei dati relativi ai beni ed ai servizi ricevuti attraverso operazioni in carenza del requisito della territorialità.
Quale soglia di rilevanza fa scattare l’obbligo?
Merita di essere sottolineata l’istituzione di una, seppur temporaneasoglia di rilevanza per l’applicazione delle disposizioni in commento.
Stabilisce, infatti, l’art. 18, comma 3 del decreto PNRR 2 che gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati si applicano “[…] per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”.

Quando l’obbligo di fattura elettronica sarà generalizzato?

Le disposizioni in commento entrano in vigore a far data dal 1° luglio 2022, con ciò concludendosi il periodo transitorio durante il quale i soggetti passivi interessati hanno avuto la possibilità di scegliere liberamente se optare o meno per la fatturazione elettronica.
L’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica verrà esteso, salvo modifiche al tessuto normativo, a prescindere dalle soglie di cui al precedente paragrafo:
- per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio, che applicano il regime forfettario o che hanno esercitato l’opzione per il regime speciale IVA e imposte indirette di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991, “a partire dal 1° gennaio 2024” (in tal senso l’art. 18, comma 3, D.L. n. 36/2022);
- per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, invece, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

La tassazione dei dividendi percepiti nel 2015

Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori) derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali nel corso dell’anno 2015 dobbiamo distinguere: la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata); la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società; Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l’aliquota dal 20% al 26% , fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la nuova aliquota è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c- bis ) a c- quinquies ) del Tuir. In merito alla percentuale