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Gli Indici di affidabilità fiscale, l’adeguamento per l’anno di imposta 2021 e le novità in caso di controlli.

 

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), introdotti ormai da alcuni anni, hanno l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una valutazione del grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta.

In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:

  • Indicatori elementari di affidabilità;
  • Indicatori elementari di anomalia.

Il giudizio di sintesi sull’affidabilità fiscale del contribuente può variare da 1 a 10.

Regime premiale

I contribuenti che risultano “affidabili” hanno accesso a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto:

 

Affidabilità

Regime premiale

³ 8

·         Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2022.

·         Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2023.

·         Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo d’imposta 2021.

·         Esonero dall’apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2022, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2023 per un importo fino a 50.000 euro all’anno.

·         Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 per l’Iva.

³ 8,5

·         Esclusione degli accertamenti induttivi basati sulle presunzioni semplici, di cui agli artt. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, e 54, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972

³ 9

·         Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica.

·         Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

 

I dati che stanno alla base del calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale hanno origini diverse:

  • alcuni sono indicati direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
  • altri, invece, devono elaborati dall’Amministrazione Finanziaria; il contribuente deve quindi “estrarli” dall’archivio dell’Anagrafe tributaria (tramite del cassetto fiscale o con conferimento di apposita delega all’intermediario abilitato) e importarli nella dichiarazione dei redditi.

 

Ai fini dell’accesso ai diversi regimi premiali rileva il maggiore tra il punteggio ottenuto nell’anno d’imposta oggetto dell’ISA e la media tra il punteggio dell’esercizio oggetto dell’ISA e quello precedente.

Il contribuente deve dichiarare i dati degli ISA utilizzando la specifica modulistica ISA che costituisce parte integrante del modello REDDITI 2022. La documentazione è reperibile sul sito dell’Agenzia Entrate.

 

Novità sull’applicazione degli ISA

Per l’esercizio 2021, come per l’esercizio 2020, sono state introdotte alcune esclusioni dagli ISA, di natura straordinaria, legati all’emergenza epidemiologica Covid, rispettivamente per i contribuenti che:

  • nell’anno fiscale 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% rispetto al medesimo ammontare dell’anno 2019 (ultimo anno prima del subentro della crisi sanitaria);
  • hanno iniziato l’attività ai fini IVA dal 1° gennaio 2019 in poi;
  • esercitano “in maniera prevalente” una delle attività individuate dai codici Ateco elencati nella Tabella 2 in allegato alla parte generale delle istruzioni del modello ISA 2022 (es. agenzie di viaggio, ecc.).

 

Adeguamento agli ISA

Rispetto agli studi di settore, anche in caso di voti molto bassi, non vi potrà mai essere un accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento di un punteggio di affidabilità fiscale (oltre 6 su una scala di 10), poiché le risultanze negative dei punteggi ISA serviranno all’Agenzia delle Entrate e allla Guardia di Finanza Fisco unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione.

Qualora dall’applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque concessa la possibilità di adeguarsi in dichiarazione dei redditi, indicando degli ulteriori componenti positivi. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio.

L’adeguamento è ottenibile dichiarando ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale.

Occorre altresì considerare le novità che sono state introdotte dal D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”). In particolare l’art. 24 del predetto decreto ha previsto che, per gli esercizi 2021 e 2022, ai fini dei controlli venga preso in considerazione l’indicatore ISA più alto del triennio.

 

ATTENZIONE: Quindi per il periodo d’imposta 2021, nella definizione di strategie di controllo sul rischio di evasione fiscale, si terrà conto anche dei periodi 2019 e 2020.

 

Ad esempio se un soggetto ha ottenuto un punteggio superiore a 6 nel 2019, ma inferiore nel 2020 e 2021, ai fini della selezione dei contribuenti che potenzialmente dovranno essere sottoposti a controllo, l’Amministrazione finanziaria dovrà tenere in considerazione il punteggio più alto e pertanto, in questo esempio, il contribuente verrà automaticamente considerato come soggetto affidabile.

 

L’adeguamento agli ISA, che comporta quindi il versamento di imposte aggiuntive rispetto a quelle determinate sul reddito realmente conseguito, non è mai obbligatorio, in alcuni casi è conveniente e in altri meno; Vi invitiamo a contattare il nostro Studio per ricevere maggiori informazioni.

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