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Tassazione separata del TFR: come funziona?

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è la somma che spetta al lavoratore dipendente privato o pubblico , nel momento in cui termina un rapporto di lavoro. In pratica, si tratta di una retribuzione differita, calcolata ed accantonata dal datore di lavoro per ogni anno o mese in cui il lavoratore è alle sue dipendenze. Nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa, per qualsiasi motivo ciò avvenga, il datore di lavoro deve liquidare la somma di denaro che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni.



Dunque, il lavoratore ha diritto alla liquidazione del TFR alla fine di ogni rapporto di lavoro causato da:

  • raggiungimento dell’età pensionabile;
  • dimissioni volontarie;
  • licenziamento;
  • morte del lavoratore.

Il fine ultimo del TFR è di assicurare al lavoratore (o, in caso di morte, ai suoi eredi), qualora il rapporto di lavoro si interrompa, una somma di denaro a sua disposizione utile, per esempio, per affrontare la ricerca di un nuovo lavoro, oppure per avviare un’attività lavorativa in proprio, o, semplicemente, per godersi serenamente la vita da pensionato.

La particolarità del TFR è anche nella sua tassazione, che viene detta separata.

Vediamo dunque come viene calcolata la quota da accantonare ogni anno e come avviene la tassazione separata del TFR.

Accantonamento annuo del TFR

La quota annua da accantonare come TFR viene calcolata seguendo le indicazioni dell’art. 2120 c.c., il quale prevede che il datore di lavoro metta da parte, ogni anno, una quota pari a:

Totale della retribuzione annua : 13,5 = Quota annua TFR

A tal fine, nella retribuzione annua devono essere comprese, salvo che il CCNL non disponga in modo diverso e più favorevole per il lavoratore, tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Si precisa inoltre che:

  • In caso il rapporto di lavoro abbia durata inferiore all’anno, la quota di TFR deve essere ridotta in modo proporzionale ai mesi di occupazione. Il mese si calcola per intero se si è lavorato per almeno 15 giorni.
  • Nel caso in cui ci sia stata una sospensione della prestazione lavorativa (per malattia, infortunio, maternità o per sospensioni con integrazioni salariali), il calcolo per la retribuzione annua deve essere fatto tenendo conto della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se la sospensione non si fosse verificata.

Al risultato così ottenuto bisogna sottrarre lo 0,50% che va versato al Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto, presso l’INPS. A questo punto si ottiene la quota di TFR da accantonare.

Per esempio, consideriamo una retribuzione annua di 30.000 euro. La quota annua da accantonare è pari a:

30.000 : 13,5 = 2.222,22 euro

2.222,22 – 0,50% = 2.211,11 euro (quota annua TFR)

Questa quota si aggiunge a quelle degli anni precedenti, rivalutate di anno in anno.

Rivalutazione annua del TFR

Ogni anno le quote già accantonate negli anni precedenti, ad esclusione dell’ultima, vengono rivalutate in base ad un coefficiente di rivalutazione, dato dalla somma tra:

  • una parte fissa dell’1,5%;
  • una parte variabile, pari al 75% dell’aumentodell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

La rivalutazione serve ad evitare che, con il passare degli anni, le quote accantonate perdano il loro valore a causa della svalutazione monetaria.

Ogni anno e solo sulla quota di rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva del 17%.

Tassazione separata del TFR

Il TFR, dunque, non è sottoposto alla tassazione ordinaria. Questo perché, nell’anno in cui viene erogato il TFR, il reddito complessivo del lavoratore risulta molto più alto del normale e, seguendo le aliquote dell’IRPEF, che aumentano per scaglioni di reddito (cioè maggiore è il reddito e più alta è l’aliquota di tassazione), il lavoratore si ritroverebbe a pagare più tasse.

Per evitare ciò, la legge stabilisce che il TFR venga tassato separatamente, con un calcolo che tiene conto della media delle aliquote fiscali applicate al lavoratore nei 5 anni precedenti la liquidazione, come stabilito dall’art. 19 TUIR.

L’imposta viene calcolata in due fasi differenti, cioè:

  • tassazione provvisoria, fatta dal datore di lavoro, in base ad un’aliquota media calcolata sul TFR netto;
  • tassazione definitiva, operata dall’Agenzia delle Entrate, in base alla media delle aliquote dei 5 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Tassazione provvisoria del TFR: base imponibile e calcolo dell’imposta

Il datore di lavoro, per prima cosa, deve determinare il TFR netto, sottraendo al TFR lordo le rivalutazioni che, come già detto, sono state già tassate anno per anno.

Il TFR netto deve essere moltiplicato per 12 e diviso per il numero di anni di anzianità lavorativa.

Sul reddito di riferimento, o base imponibile, così calcolato si applicano le aliquote ordinarie dell’IRPEF.

Per esempio, se consideriamo un lavoratore con un’anzianità lavorativa di 25 anni e un TFR di 55.000 euro, al netto delle rivalutazioni annue già tassate, avremo che:

(55.000 x 12) : 25 = 26.400 euro (Reddito di Riferimento o Base imponibile)

Ora calcoliamo la tassazione in base alle aliquote IRPEF ordinarie:

  • fino a 15.000 euro, aliquota del 23%, cioè 15.000 x 23% = 3.450 euro
  • da 15.000 a 26.400 euro aliquota del 27%, cioè (26.400 – 15.000) x 27% = 3.087 euro

L’imposta complessiva sarà data dalla somma dei due importi, cioè

3.450 + 3.087 = 6.537 euro (Imposta complessiva)

Pertanto, il TFR corrisposto al lavoratore sarà pari a:

55.000 – 6.537 = 48.463 euro (TFR corrisposto al lavoratore)

A questo punto è possibile anche stabilire l’aliquota media di tassazione, che viene confrontata con quella calcolata dall’Agenzia delle Entrate.

Tassazione definitiva dell’Agenzia delle Entrate

La tassazione definitiva è quella che viene calcolata dall’Agenzia delle Entrate, che considera l’aliquota media di tassazione IRPEF del dipendente nei 5 anni precedenti la chiusura del rapporto di lavoro.

Si precisa che:

  • nel caso in cui dal calcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate risulti un’aliquota maggiore, dunque una tassazione più alta, di quella calcolata dal datore di lavoro, il dipendente sarà chiamato a versare la restante parte;
  • se dal calcolo dell’Agenzia delle Entrate dovesse risultare un’imposta minore, questa viene rimborsata al lavoratore;
  • dei 5 anni precedenti si prendono come riferimento solo gli anni in cui c’è stato reddito;
  • in mancanza di reddito nei 5 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento, per la tassazione del TFR, all’aliquota del primo scaglione di reddito.

Tassazione del TFR destinato a fondi pensione

Diversa è la tassazione del TFR qualora il lavoratore abbia deciso espressamente di non lasciarlo in azienda ma di destinarlo ad un Fondo pensionistico complementare.

I lavoratori dipendenti del settore privato infatti, possono scegliere tra:

  • lasciare il TFR in azienda, la quale, se ha più di 50 dipendenti, comunque deve destinare le quote di TFR maturate al Fondo complementare stabilito dal CCNL o, in mancanza, al Fondo di tesoreria gestito dall’INPS;
  • destinarlo ad un Fondo pensionistico a propria scelta, mediante una richiesta scritta, entro 6 mesi dall’assunzione o anche successivamente.

Se il lavoratore non effettua alcuna scelta, il TFR viene accantonato nel Fondo di categoria, se presente, o al Fondo previsto dal CCNL o dal contratto aziendale.

Questa scelta è abbastanza importante, perché comporta una tassazione diversa rispetto a quella vista in caso di TFR lasciato in azienda.

Ebbene, in questo caso il TFR praticamente diventa una pensione integrativa e viene tassata, al momento della liquidazione, con un’aliquota agevolata stabilita in base al numero di anni di iscrizione al Fondo pensionistico. In particolare, l’aliquota per i primi 15 anni di iscrizione al fondo è del 15%, poi, dal 16° anno diminuisce dello 0,30% ogni anno, fino ad arrivare al 9%, che è l’aliquota minima.

È bene sottolineare che il TFR versato ad un fondo pensionistico non viene necessariamente liquidato ogni volta in cui cessa il rapporto di lavoro, come invece succede in caso di TFR lasciato in azienda.

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