Passa ai contenuti principali

Agevolazione prima casa under 36

 


Per l'applicazione delle imposte sui trasferimenti in misura agevolata (IVA al 4% o imposta di registro al 2%) è richiesto all'acquirente il possesso dei cd. requisiti "prima casa", ossia:

  • residenza nel comune dove è situato l'immobile o impegno a trasferirla;
  • non possedere altra casa di abitazione nel comune ove è situato l'immobile che si acquista;
  • novità nel godimento dell'agevolazione in base alla quale la stessa non spetta se si possiede un immobile su tutto il suolo nazionale, anche per una piccola quota, acquistato con le agevolazioni prima casa.

Con la finalità di favorire l'autonomia abitativa dei giovani, per i soggetti di età fino a 36 anni, in possesso di specifici requisiti reddituali/patrimoniali, è stabilito, in presenza dei citati requisiti "prima casa", anche l'esonero dal pagamento delle imposte sui trasferimenti nonché dell'imposta sostitutiva dovuta per la stipula dei mutui per acquisto, costruzione o ristrutturazione.

NB

Le agevolazioni spettano per gli atti stipulati dal 26.5.2021 al 31.12.2023.

Il termine (in precedenza fissato al 31.12.2022) è stato prorogato dalla L. 197/2022 (comma 74).


I chiarimenti in merito all'agevolazione sono stati diramati con la Circolare Agenzia delle Entrate 14.10.2021, n. 12/E.

ESONERO PER LE IMPOSTE SULL'ACQUISTO

La disposizione che ha introdotto l'esonero dalle imposte sull'acquisto prevede che:

6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione , ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II -bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, …, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, ….,non superiore a 40.000 euro annui.

Di conseguenza l'agevolazione in esame spetta:

  • per i trasferimenti non soggetti ad IVA

con riferimento all'imposta di registro, ipotecaria e catastale e altri tributi minori.

Tali imposte sui trasferimenti pertanto non sono riscosse dal notaio.

  • per gli acquisti da imprese di costruzione soggette ad IVA

con riferimento all'IVA dovuta e all'imposta di registro ipotecaria e catastale in misura fissa e altri tributi minori.

In tal caso, l'agevolazione si sostanzia in un credito d'imposta riconosciuto all'acquirente di ammontare pari all'IVA dovuta in quanto l'IVA con l'aliquota del 4% viene comunque corrisposta all'impresa da parte dell'acquirente.


requisiti soggettivi in capo all'acquirente, oltre al possesso dei requisiti "prima casa", sono:

1. non avere ancora compiuto 36 anni di età nell'anno di stipula dell'atto;

2. avere un ISEE non superiore a € 40.000 annui.

Con riferimento al primo requisito l'agevolazione spetta:

  • ai soggetti nati dall'1.1.1986 per gli atti stipulati nel 2021;
  • ai soggetti nati dall'1.1.1987 per gli atti stipulati nel 2022;
  • ai soggetti nati dall'1.1.1988 per gli atti stipulati nel 2023.

Per quanto riguarda il secondo requisito, l'Agenzia delle Entrate, richiamando le disposizioni in materia di ISEE, ha chiarito che:

Il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso e prosegue affermando che

è opportuno che nell'atto venga indicato il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) presentata dal contribuente.

Nel caso in cui i citati requisiti soggettivi non siano presenti per tutti gli acquirenti, l'agevolazione spetterà, per la propria quota solo a coloro in possesso dei requisiti.

Pur non essendo specificato nella norma, l'Agenzia delle Entrate conferma che l'agevolazione spetta anche per le pertinenze dell'immobile residenziale.

Infine l'esonero dalle imposte sui trasferimenti si applica per gli immobili trasferiti con provvedimento giudiziale (acquisto all'asta).

CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTI CON IVA

Il credito d'imposta, in caso di acquisto con IVA, può essere utilizzato:

  • in diminuzione delle imposte indirette (registro, ipocatastale, successioni e donazioni) dovute in relazione agli atti successivi alla data di acquisto;
  • in diminuzione dell'IRPEF dovuta sulla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto:
  • in compensazione nel mod. F24. A tal fine è istituito il codice tributo 6928 denominato Credito d'imposta "prima casa under 36" - art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021; l'anno di riferimento da indicare nel Mod. F24 è l'anno in cui è stato stipulato l'atto di vendita.

CONTRATTO PRELIMINARE

L'agevolazione in esame non è applicabile al contratto preliminare la cui tassazione resta pertanto dovuta. L'imposta di registro versata in relazione alla caparra/acconto potrà essere recuperata soltanto attraverso un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 77, DPR n. 131/86 in quanto l'imposta dovuta sul contratto definitivo risulterà pari a zero.

AGEVOLAZIONE SUI MUTUI PER ACQUISTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE

Al ricorrere delle situazioni soggettive sopra illustrate è altresì previsto l'esonero dall'imposta sostitutiva pari allo 0,25% delle somme oggetto di finanziamento, per la stipula del mutuo per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione degli immobili per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti indicati nel paragrafo precedente, nonché l'esonero dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

È richiesto che nell'atto di mutuo siano dichiarati dalla parte mutuataria le condizioni e i requisiti sopra richiamati.

IMPOSTE CON REQUISITI
PRIMA CASA

Acquisto senza
bonus under 36

Acquisto con
bonus under 36

con IVA

senza IVA

con IVA

senza IVA

IVA

4%

-

4% e credito d'imposta

-

Imposta di registro - proporzionale

-

2%

min. € 1.000

-

0

Imposta di registro - fissa

200

-

0

0

Imposta ipotecaria

200

50

0

0

Imposta catastale

200

50

0

0

Imposta di bollo

230

0

0

0

Tasse ipotecarie + tributi catastali

90

0

0

0

Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

La tassazione dei dividendi percepiti nel 2015

Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori) derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali nel corso dell’anno 2015 dobbiamo distinguere: la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata); la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società; Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l’aliquota dal 20% al 26% , fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la nuova aliquota è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c- bis ) a c- quinquies ) del Tuir. In merito alla percentuale