Passa ai contenuti principali

Cessione del credito. Comunicazione entro il 31 marzo, remissione in bonis al 30 novembre

C’è tempo fino al 31 marzo per comunicare all’Agenzia delle entrate le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (ex art. 121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio) rispetto alle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi ammessi al superbonus, ristrutturazione edilizia, bonus facciate, riqualificazione energetica ecc.


La stessa scadenza vale anche rispetto alle 
rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

Una volta spirata la data del 31 marzo non è tutto perso, visto che il contribuente ha la possibilità di rimediare all’errata (errori sostanziali) o omessa comunicazione ricorrendo alla c.d. remissione in bonis art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.

Per sfruttare l’istituto della remissione in bonis,  è necessario che la violazione da correggere non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Si veda, a tal fine, la circolare Agenzia delle entrate n. 33/E/2022.

Cessione del credito-Comunicazione entro il 31 marzo

 Cosa

Comunicazioni opzione cessione del credito e sconto in fattura spese 2022+ rate residue spese 2020-2021

Scadenza

31 marzo 2023

 Annullamento comunicazione (annullamento ordinario)

La comunicazione, può:

  • essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta;
  • entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Richiesta annullamento accettazione cessione (FAQ Agenzia delle entrate)

  • In caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2206011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022. Nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC venga inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della comunicazione, di cui al paragrafo 5.2 della richiamata circolare, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della comunicazione e il relativo progressivo.
  • L’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova comunicazione.
  • La nuova comunicazione corretta deve essere inviata entro i termini ordinari previsti in base all’anno di sostenimento della spesa a cui si riferisce la detrazione, eventualmente avvalendosi della remissione in bonis, di cui al paragrafo 5.4 della circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022.

Remissione in bonis

Sì, entro il 30 novembre 2023.

Condizioni per accedere alla remissione in bonis

  • La violazione da correggere non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
  • ci siano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • si effettui la comunicazione (ovvero esegua l’adempimento) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione redditi utile;
  • si versi contestualmente l’importo della sanzione minima prevista dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ossia di 250 euro (la sanzione è da pagare con Modello F24 ELIDE, è esclusa la compensazione, codice tributo 8114). 

Infine, è da segnalare che il CNDCEC ha proposto al Governo di valutare un’ulteriore proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 del termine per segnalare la cessione del credito o lo sconto in fattura all’Agenzia delle entrate.

Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

La tassazione dei dividendi percepiti nel 2015

Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori) derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali nel corso dell’anno 2015 dobbiamo distinguere: la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata); la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società; Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l’aliquota dal 20% al 26% , fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la nuova aliquota è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c- bis ) a c- quinquies ) del Tuir. In merito alla percentuale