Passa ai contenuti principali

FRI-TUR : migliorare i servizi di ospitalità e potenziare le strutture ricettive

 


Scadenza bando: 20 aprile 2023

FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo) è l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

Si rivolge a investimenti medio-grandi, compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro, con un focus su interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche e altri ambiti in grado di rafforzare la competitività delle imprese e di facilitare il raggiungimento di nuovi standard di qualità riconosciuti a livello internazionale. I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025.

La dotazione è di 780 milioni di euro, di cui 180 milioni stanziati per il contributo diretto alla spesa e 600 milioni per il finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti. Il finanziamento di CDP attiva ulteriori finanziamenti pari a 600 milioni di euro concessi dalle banche che aderiscono alla Convenzione firmata da Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italia e Cassa Depositi e Prestiti.

FRI-Tur è previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Misura M1C3 investimento 4.2.5.

L’incentivo è gestito da Invitalia ed è promosso dal Ministero per il Turismo con l’Avviso pubblico del 5 agosto 2022.

Cosa si può fare
Gli incentivi possono essere richiesti per interventi di:
  • riqualificazione energetica
  • riqualificazione antisismica
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri
  • realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali)
  • digitalizzazione
  • acquisto o rinnovo di arredi

L’investimento deve essere riferito ad una o più unità dell’impresa richiedente situate sul territorio nazionale e deve prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, comprese tra 500.000 euro e 10 milioni di euro.

I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025 ed essere conformi alla normativa ambientale nazionale ed europea, alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH, a norma dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852.

Il 50% delle risorse è destinato agli interventi di riqualificazione energetica.

Il 40% delle risorse stanziate per il contributo diretto alla spesa è destinato alle imprese con sede in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

A chi si rivolge
Le agevolazioni sono rivolte a:
  • alberghi
  • agriturismi
  • strutture ricettive all’aria aperta
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
  • stabilimenti balneari
  • complessi termali
  • porti turistici
  • parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici
 
Ecco i requisiti che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda:
  • gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività che è oggetto dell’intervento
  • essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento
  • avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale
  • essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi
  • essere in regime di contabilità ordinaria
  • essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest’ultima
  • adottare un apposito regime di contabilità separata laddove operanti nel settore agricolo o della pesca
  • non ricadere nelle fattispecie previste dall’articolo 4, comma 2 dell’Avviso

Le agevolazioni
Le agevolazioni possono essere concesse fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione Europea.
Sono previste due forme di incentivo:
contributo diretto alla spesa: concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento, coerentemente con i target di attuazione previsti dal PNRR. Percentuale massima: 35% dei costi e delle spese ammissibili.

finanziamento agevolato: concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento

Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice che aderisce alla Convenzione del 29 agosto 2022 firmata dal Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti. Elenco delle banche aderenti

Gli incentivi – cioè la somma del finanziamento agevolato + contributo diretto alla spesa – sono riconosciuti nel rispetto dei limiti previsti dal GBER (Regolamento UE 651/2014).

Se le singole unità interessate dall’investimento sono collocate in aree di aiuto differenti del territorio nazionale, le percentuali di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) e di Contributo applicate saranno quelle del regime relativo alla localizzazione della singola unità locale.

La somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e del contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 100% del programma ammissibile. L’impresa richiedente dovrà assicurare la copertura integrale del programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate.

I suddetti incentivi non sono cumulabili con quelli previsti dall’art.1 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, né con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Modulistica
(il fac-simile non va utilizzato per la presentazione della domanda)
(il fac-simile non va utilizzato per la presentazione della domanda)
 
Documenti obbligatori per la presentazione della domanda
Documento di identità – Rappresentate legale
Codice fiscale – Rappresentate legale
Attestazione delibera finanziamento bancario
Contratto di gestione dell’attività ricettiva o di servizio turistico
Atto di proprietà dell’immobile/altro titolo giuridico
Delega per inoltro e gestione domanda (solo in caso di domanda presentata da un soggetto delegato)
 
NOTA BENE
Gli allegati obbligatori devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante, ad eccezione dell’asseverazione di stima dei costi che sarà firmata dal tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale.

Se la domanda viene compilata da un soggetto diverso dal legale rappresentante, è obbligatorio allegare alla domanda la delega per la compilazione firmata dal legale rappresentante.

L’attestazione della delibera di finanziamento bancario – rilasciata da una delle banche finanziatrici aderenti alla Convenzione del 29 agosto 2022 firmata dal Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti – dovrà essere allegata alla domanda di incentivo al momento della presentazione.

Presenta la domanda
La domanda può essere presentata dalle ore 12.00 del 20 marzo 2023, fino alle ore 12.00 del 20 aprile 2023.
Dal 30 gennaio 2023 è possibile scaricare la documentazione.

Per inviare la domanda è necessario:
essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE)
accedere all’area riservata per compilare online la domanda
Inoltre, bisogna disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Al termine della procedura online viene assegnato un protocollo elettronico.
Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione.

Normativa
Normativa specifica
Normativa generale
Decreto ministeriale su dimensione aziendale
Regolamento UE 651/2014

Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

La tassazione dei dividendi percepiti nel 2015

Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori) derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali nel corso dell’anno 2015 dobbiamo distinguere: la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata); la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società; Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l’aliquota dal 20% al 26% , fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la nuova aliquota è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c- bis ) a c- quinquies ) del Tuir. In merito alla percentuale