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Assunzioni agevolate 2024

Il presente aggiornamento contiene, in forma tabellare, un "vademecum" sulle diverse agevolazioni alle assunzioni, in vigore dal 1° gennaio 2024. Per ciascuna misura sono indicati, in particolare, normativa e prassi di riferimento, misura dell'agevolazione, durata ed eventuale scadenza del beneficio.



Come ogni anno, districarsi tra le varie agevolazioni alle assunzioni non è affatto semplice. Per questa ragione, di seguito, in forma tabellare, proponiamo una vista d'insieme sulle diverse misure che incentivano l'assunzione di particolari soggetti, in vigore a partire dal 1° gennaio e per tutto il 2024.


Per ogni misura incentivante sono indicati: normativa e prassi di riferimento, datori e lavoratori interessati, importo del beneficio, durata, eventuale scadenza, condizioni e requisiti, eccetera. Come è evidente, non si tratta della trattazione dettagliata di ogni singolo incentivo quanto, piuttosto, di una sorta di "vademecum" che il datore può tenere sott'occhio ove voglia stipulare un nuovo contratto ovvero trasformare a tempo indeterminato un rapporto a termine.


In particolare, dal 1° gennaio 2024, mentre sono venuti meno - per le nuove assunzioni - gli incentivi per i giovani under 36, i NEET, le donne (nella misura del 100%) e i beneficiari del reddito di cittadinanza, fanno il loro ingresso gli esoneri per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere (previsto dalla nuova legge di bilancio) e dei beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro (introdotto dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48).



ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Norma

Artt. 10 e 12, Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (Legge 3 luglio 2023, n. 85)

Prassi

INPS, Circolare 29 dicembre 2023, n. 111

INPS, Circolare 16 dicembre 2023, n. 105

INPS, Circolare 29 agosto 2023, n. 77

Datori

Tutti i datori di lavoro privati, anche agricoli e non imprenditori

Lavoratori

Beneficiari dell'Assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro

Tipo beneficio

Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL)

Misura

Assunzione a tempo indeterminato: 100% dei contributi a carico datore (massimo 8.000 euro l'anno, ridotto in proporzione per il tempo parziale);

Assunzione a tempo determinato o stagionale (pieno o parziale): 50% dei contributi a carico datore (massimo 4.000 euro l'anno, ridotto in caso di part time);

Trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato: 50% dei contributi a carico datore (massimo 4.000 euro l'anno) per la durata del contratto a termine; cui segue il 100% dei contributi a carico datore (massimo 8.000 euro l'anno) dalla trasformazione

Durata

Contratto a termine: 12 mesi (non oltre la durata del rapporto di lavoro)

Contratto a tempo indeterminato: 12 mesi

Trasformazioni dei contratti da termine a tempo indeterminato: massimo 24 mesi incluso un precedente contratto a termine durato 12 mesi

Contratti ammessi

Assunzione a tempo indeterminato, anche con orario a tempo parziale

Apprendistato

Assunzione a tempo determinato o con contratto stagionale

Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato

Contratto di somministrazione nei casi elencati appena sopra

Note

Sono esclusi i contratti di lavoro intermittente, domestico, di prestazione occasionale nonché quelli che riguardano il personale dirigente.

Salvo che il licenziamento (giudicato legittimo dal giudice) avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a restituire l'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, ex art. 116, comma 8, lettera a), Legge n. 388/2000, nelle seguenti ipotesi:

a) licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;

b) recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore, al termine del periodo di formazione;

c) recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova;

d) dimissioni del lavoratore per giusta causa

Condizioni generali

Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e del contratto collettiva; rispetto art. 31 D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.); rispetto obblighi assunzione disabili; condizioni particolari (INPS Circolare n. 111/2023, par. 5.2); datore deve inserire l'offerta di lavoro nel sistema informativo ex art. 5

De minimis

Si, la norma è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis

Autorizzazione UE

No, non occorre

ULA

No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore

GIOVANI UNDER 30

Norma

Art. 1, commi 100-108 e 113-114, Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Prassi

INPS, Messaggio 24 novembre 2023, n. 4178

INPS, Messaggio 9 maggio 2019, n. 1784

INPS, Circolare 2 marzo 2018, n. 40

Datori

Tutti i datori di lavoro privati, agricoli inclusi

Lavoratori

Giovani under 30 mai assunti prima con contratto subordinato a tempo indeterminato

Tipo beneficio

Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL)

Misura

50% dei contributi a carico datore (massimo 3.000 euro l'anno)

Durata

36 mesi

Contratti ammessi

Assunzione a tempo indeterminato, anche con orario a tempo parziale

Somministrazione a tempo indeterminato (anche se le missioni sono a termine), anche con orario a tempo parziale

Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato

Note

Sono esclusi i contratti di apprendistato, di lavoro intermittente, domestico, ecc.

Condizioni generali

Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)

De minimis

No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis

Autorizzazione UE

No, non occorre

ULA

No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore

ESONERO CONTRIBUTIVO EX STUDENTI O APPRENDISTI (UNDER 30)

Norma

Art. 1, comma 108, Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Prassi

INPS, Circolare 2 marzo 2018, n. 40

Datori

Tutti i datori di lavoro privato che, dal 1° gennaio 2018, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, assumono ex studenti o apprendisti

Lavoratori

Studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:

a) attività di alternanza scuola-lavoro;

b) periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (1° livello);

c) periodi di apprendistato di alta formazione (3° livello).

Il limite di età, pari al 35° anno non compiuto per le assunzioni effettuate nel 2018, è invece fissato al 30° anno non compiuto per le assunzioni effettuate dal 2019 in poi

Tipo beneficio

Esonero contributivo

Misura

100% dei contributi a carico del datore, nei limiti di 3.000 euro annui

Durata

36 mesi

Contratti ammessi

Solo assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con contratto di lavoro a tutele crescenti o in base alle altre norme vigenti)

Note

Sono esclusi i datori di lavoro domestico e quelli che assumono con contratto di apprendistato

Condizioni generali

Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)

De minimis

No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis

Autorizzazione UE

No, non occorre

ULA

No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore

ESONERO UNDER 36 (ANNI 2021, 2022 E 2023)

Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio

Norma

Art. 1, comma 297, Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Art. 1, commi da 10 a 15, Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Prassi

INPS, Messaggio 21 dicembre 2023, n. 4618

INPS, Messaggio 24 novembre 2023, n. 4178

INPS, Circolare 22 giugno 2023, n. 57

INPS, Messaggio 26 gennaio 2022, n. 403

INPS, Messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389

INPS, Circolare 22 febbraio 2021, n. 33

Datori

Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli

Lavoratori

Tutti quelli che non hanno mai avuto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che, alla data di assunzione, non hanno ancora compiuto il 36° anno di età (quindi, l'età massima per la stipula del contratto è 35 anni e 364 giorni)

Tipo beneficio

Esonero contributivo

Misura

Anni 2021 e 2022: riduzione del 100% dei contributi (premi INAIL esclusi) a carico del datore, nel limite di 6.000 euro annui

Anno 2023: riduzione del 100% dei contributi (premi INAIL esclusi) a carico del datore, nel limite di 8.000 euro annui

Durata

36 mesi in queste regioni: Valle d'Aosta; Piemonte; Liguria; Lombardia; Trentino Alto Adige; Friuli Venezia Giulia; Veneto; Emilia Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio

48 mesi nelle seguenti regioni: Abruzzo; Molise; Campania; Basilicata; Sicilia; Puglia; Calabria; Sardegna

Contratti ammessi

Assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale)

Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato

Note

In relazione al requisito della mancanza di un precedente contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, impediscono di fruire dell'esonero i casi in cui: il lavoratore ha avuto un rapporto a tempo indeterminato in somministrazione, il precedente rapporto a tempo indeterminato è stato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni.

Al contrario, la fruizione del beneficio non è preclusa nelle ipotesi di precedenti:

a) periodi di apprendistato;

b) rapporti di lavoro intermittente, anche a tempo indeterminato;

c) rapporti di lavoro domestico, anche a tempo indeterminato;

d) rapporti di lavoro parasubordinato o autonomo

Condizioni generali

Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 ad eccezione delle lettere a) e d).

De minimis

No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis (si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework)

Autorizzazione UE

Si, è necessaria

ULA

No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore

NEET 2023

Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio

Norma

Art. 27, Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (Legge 3 luglio 2023, n. 85)

Prassi

INPS, Messaggio 10 agosto 2023, n. 2923

INPS, Circolare 21 luglio 2023, n. 68

ANPAL, Decreto 19 luglio 2023, n. 189

Datori

Datori di lavoro privati che assumono dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 (inclusi quelli agricoli)

Lavoratori

Deve trattarsi di giovani che alla data di assunzione, oltre a non aver ancora compiuto il 30° anno di età, possiedano congiuntamente anche questi requisiti:

a) non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);

b) sono registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani

Tipo beneficio

Incentivo economico, fruibile tramite conguaglio nelle denunce contributive

Misura

60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, ridotta al 20% in caso di cumulo con altra misura (mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, nei limiti delle risorse stanziate)

Durata

12 mesi

Contratti ammessi

Assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e in somministrazione

Contratto di apprendistato professionalizzante

Note

Sono esclusi i contratti di lavoro domestico

Condizioni generali

Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)

De minimis

No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis

Autorizzazione UE

No, non occorre

ULA

Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore di lavoro

DECONTRIBUZIONE SUD 2021 - 2029

Norma

Art. 27, comma 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Legge n. 126/2020);

Art. 1, commi 161-168, Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Prassi

INPS, Messaggio 21 dicembre 2022, n. 4593

INPS, Circolare 27 luglio 2022, n. 90

INPS, Messaggio 26 gennaio 2022, n. 403

INPS, Messaggio 13 maggio 2021, n. 1914

INPS, Messaggio 25 febbraio 2021, n. 831

INPS, Circolare 22 febbraio 2021, n. 33

INPS, Messaggio 11 gennaio 2021, n. 72

INPS, Circolare 22 ottobre 2020, n. 122

Ministero del Lavoro, comunicato online 19 dicembre 2023

INPS, Messaggio 28 dicembre 2023, n. 4695

Datori

Datori privati che assumono dipendenti per adibirli al lavoro in una sede situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o compreso tra il 75 e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. In pratica sono interessate le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Lavoratori

Quelli assunti presso una delle regioni indicate

Tipo beneficio

Esonero contributivo (no contributi e premi INAIL)

Misura

La contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta come indicato:

a) 30% dei complessivi contributi da versare fino al 31 dicembre 2025;

b) 20% dei complessivi contributi da versare per gli anni 2026 e 2027;

c) 10% dei complessivi contributi da versare per gli anni 2028 e 2029

Durata

Fino al 2029, previa autorizzazione della Commissione Europea

Contratti ammessi

Sia quelli già in corso di svolgimento che quelli instaurati ex novo

Note

Sono esclusi il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico

Condizioni generali

Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva

De minimis

No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis (si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework)

Autorizzazione UE

Si, è necessaria (attualmente concessa fino al 30 giugno 2024)

ULA

No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore

DISOCCUPATI OVER 50 E DONNE DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO

Norma

Art. 4, commi da 8 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92

Decreto Ministeriale 20 novembre 2023, n. 365

Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017

Prassi

Ministero del lavoro, Circolare 25 luglio 2013, n. 34

INPS, Circolare 24 luglio 2013, n. 111

Datori

Tutti, incluse agenzie di somministrazione e cooperative

Sono esclusi i datori di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente

Lavoratori

Sono "portatori" dell'agevolazione:

a) le lavoratrici e i lavoratori, di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi;

b) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche;

c) le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico che sono caratterizzati da un'accentuata disparita` occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

d) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono

Tipo beneficio

Esonero contributivo

Misura

Riduzione del 50% dei contributi (premi INAIL inclusi) a carico del datore

Durata

Assunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi

Assunzione a tempo determinato e successiva proroga: massimo 12 mesi

Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine: massimo 18 mesi

Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi

Contratti ammessi

Assunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo parziale)

Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato

Assunzione a scopo di somministrazione

Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge n. 142/2001

Note

Per gli anni 2021, 2022 e 2023, le relative Leggi di Bilancio - per le sole donne - hanno aumentato la misura del beneficio al 100% dei contributi dovuti da parte del datore, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui per il 2021 e 2022, e di 8.000 euro annui per il 2023. A tale riguardo si veda la scheda apposita

Condizioni generali

Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; va rispettato art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)

De minimis

No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis

Autorizzazione UE

No, non occorre

ULA

Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore

DONNE OVER 50 E DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO (ANNI 2021-2023)

Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio

Norma

Art. 4, commi da 8 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92

Art. 1, comma 16, Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Art. 1, comma 298, Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Prassi

INPS, Circolare 23 giugno 2023, n. 58

INPS, Messaggio 26 gennaio 2022, n. 403

INPS, Messaggio 5 novembre 2021, n. 3809

INPS, Circolare 22 febbraio 2021, n. 32

Datori

Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli

Sono esclusi i datori di lavoro domestico

Lavoratori

Sono "portatrici" dell'agevolazione:

a) le lavoratrici (donne) di età non inferiore a 50 anni, disoccupate da oltre 12 mesi;

b) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche;

c) le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico che sono caratterizzati da un'accentuata disparita` occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

d) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono

Tipo beneficio

Esonero contributivo

Misura

Anni 2021 e 2022: riduzione del 100% dei contributi a carico datore nel limite di importo annuo di 6.000 euro

Anno 2023: riduzione del 100% dei contributi a carico datore nel limite di importo annuo di 8.000 euro

Durata

Assunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi

Assunzione a tempo determinato e successiva proroga: massimo 12 mesi

Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine: massimo 18 mesi

Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi

Contratti ammessi

Assunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo parziale)

Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato

Assunzione a scopo di somministrazione

Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (Legge n. 142/2001)

Note

Al netto di quanto previsto per gli anni 2021, 2022 e 2023, è sempre applicabile l'esonero "ordinario" che prevede un beneficio pari al 50% dei contributi dovuti da parte del datore. A tale riguardo si veda la scheda apposita

Condizioni generali

Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)

De minimis

No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis (si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework)

Autorizzazione UE

Si, è necessaria

ULA

Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore

DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Norma

Art. 1, commi 191-193, Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Prassi

Non vi sono ancora indicazioni specifiche

Datori

Tutti i datori privati per il triennio 2024-2026

Lavoratori

Donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura (cd. reddito di libertà) di cui all'art. 105-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Legge 17 luglio 2020, n. 77). In sede di prima applicazione, la misura si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che ne hanno fruito nell'anno 2023

Tipo beneficio

Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL)

Misura

100% sui contributi a carico del datore (resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche)

Durata

Assunzione a tempo determinato: 12 mesi dalla data di assunzione

Assunzione a tempo indeterminato: 24 mesi

Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine: fino al 18° mese dalla data dell'assunzione a termine

Contratti ammessi

Contratto a tempo determinato

Somministrazione a tempo determinato

Contratto a tempo indeterminato

Trasformazione da termine a tempo indeterminato

Note

I benefici a favore del datore sono soggetti al rispetto dei limiti di spesa espressamente previsti dalla Legge di Bilancio 2024

Condizioni generali

In attesa di indicazioni ufficiali da parte dell'INPS

De minimis

In attesa di indicazioni ufficiali da parte dell'INPS

Autorizzazione UE

No, non è necessaria

ULA

No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore

CONTRATTO A TERMINE PER LA SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ

Norma

Art. 4, commi 3, 4 e 5, D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151

Prassi

INPS, Messaggio 17 aprile 2014, n. 4152;

INPS, Messaggio 20 gennaio 2011, n. 1382;

Ministero del lavoro, Nota 1° settembre 2008, n. 11604;

Ministero del Lavoro, Nota 12 aprile 2005, prot. n. 391;

INAIL Nota 24 luglio 2001;

INPS, Circolare 10 luglio 2001, n. 136;

INPS, Messaggio 14 febbraio 2001, n. 28;

INPS, Circolare 20 giugno 2000, n. 117

Datori

Tutti quelli che - occupando fino a un massimo di 19 dipendenti - assumono a tempo determinato o utilizzano in somministrazione a termine nuovi lavoratori per provvedere alla sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti in quanto fruiscono dei congedi ex D.Lgs n. 151/2001

Lavoratori

Tutti quelli assunti in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro per la fruizione dei congedi collegati alla maternità e paternità

Tipo beneficio

Sgravio contributivo

Misura

50% sui contributi a carico del datore

Durata

Fino al compimento di 1 anno di età del figlio di lavoratrice o lavoratore in congedo, o per 1 anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento

Contratti ammessi

Contratto a tempo determinato

Somministrazione a tempo determinato

Note

Trattandosi di contratti a termine per ragioni di sostituzione di altro personale avente diritto alla conservazione del posto, il datore di lavoro non è tenuto a:

a) versare il contributo addizionale dell'1,40% (né l'incremento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo);

b) rispettare le soglie numeriche (es. il 20%) per i contratti a termine.

Condizioni generali

Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)

De minimis

No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis

Autorizzazione UE

No, non è necessaria

ULA

No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore

ASSUNZIONE O TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI EX DIPENDENTI A TERMINE: RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Norma

Art. 2, comma 30, Legge 28 giugno 2012, n. 92

Prassi

INPS, Circolare 4 agosto 2020, n. 91

INPS, Circolare 6 settembre 2019, n. 121

Ministero del Lavoro, Circolare 31 ottobre 2018, n. 17

Datori

Tutti coloro che trasformano o assumono a tempo indeterminato un dipendente che ha lavorato con contratto a termine per il quale è stato versato il contributo addizionale dell'1,40% (e, ove dovuto, l'incremento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo)

Lavoratori

Tutti gli ex dipendenti a termine (al massimo entro 6 mesi dalla cessazione del contratto)

Tipo beneficio

Restituzione di parte della contribuzione versata

Misura

Dipende da quanto versato a titolo di contribuzione addizionale e dalla data di "assunzione"

Durata

Non predeterminata

Contratti ammessi

Solo l'assunzione o la trasformazione in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dopo un precedente rapporto a termine

Note

Nel caso (non di trasformazione alla scadenza ma) di nuova assunzione a tempo indeterminato, purché effettuata entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, la restituzione della contribuzione addizionale versata avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine

Condizioni generali

Nessuna in particolare

De minimis

No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis

Autorizzazione UE

No, non è necessaria

ULA

No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore

LAVORATORI DISABILI

Norma

Art. 13, Legge 12 marzo 1999, n. 68

Ministero del Lavoro, Decreto 17 novembre 2023

Prassi

INPS, Circolare 13 giugno 2016, n. 99

Datori

Tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, inclusi Enti Pubblici Economici

Lavoratori

Sono interessati i lavoratori:

a) disabili con riduzione della capacita` lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915;

b) disabili con riduzione della capacita` lavorativa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915;

c) con disabilita` intellettiva e psichica comportante una riduzione della capacita` lavorativa superiore al 45%

Tipo beneficio

Economico

Misura

La misura del beneficio per il datore di lavoro dipende dalle caratteristiche del lavoratore assunto e dal tipo di rapporto instaurato. In pratica, per i lavoratori disabili:

a) con riduzione della capacita` lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915: l'incentivo e` pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile;

b) con riduzione della capacita` lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915: la misura dell'incentivo e` pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile;

c) intellettivi e psichici con riduzione della capacita` lavorativa superiore al 45% per cento: l'incentivo e` pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile

Durata

La durata del beneficio spettante al datore dipende dal "tipo" di lavoratore assunto e dal rapporto di lavoro instaurato. In particolare, in caso di assunzione:

a) a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacita` lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978: l'incentivo spetta per 36 mesi;

b) a tempo indeterminato di disabili con riduzione della capacita` lavorativa compresa tra il 67 e il 79%, o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR n. 915/1978: l'incentivo spetta per 36 mesi;

c) a tempo indeterminato di lavoratori con disabilita` intellettiva e psichica con riduzione della capacita` lavorativa superiore al 45%: l'incentivo spetta per 60 mesi;

d) a tempo determinato di lavoratori con disabilita` intellettiva e psichica con riduzione della capacita` lavorativa superiore al 45%: l'incentivo spetta per tutta la durata del rapporto, a condizione che esso duri almeno 12 mesi

Contratti ammessi

Contratto a termine con durata minima di 12 mesi

Contratto a tempo indeterminato

Somministrazione a termine (minimo 12 mesi) o a tempo indeterminato

Note

L'incentivo spetta nei limiti delle risorse effettivamente stanziate a tale scopo

Condizioni generali

Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.) solo per le assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la quota di riserva.

De minimis

Si, la norma è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis

Autorizzazione UE

No, non è necessaria

ULA

Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore di lavoro

LAVORATORI DISOCCUPATI PERCETTORI DI NASPI

Norma

Art. 2, comma 10-bis, Legge 28 giugno 2012, n. 92

Prassi

INPS, Circolare 18 dicembre 2013, n. 175

Datori

Datori di lavoro privati (a condizione di non essere obbligati all'assunzione)

Lavoratori

Ex dipendenti che percepiscono la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego

Tipo beneficio

Economico

Misura

20% dell'indennità mensile che sarebbe stata erogata al lavoratore dall'INPS

Durata

Pari ai mesi di NASpI che l'INPS avrebbe ancora erogato

Contratti ammessi

Assunzione (o somministrazione) a tempo indeterminato con orario a tempo pieno

Note

Sono esclusi tutti i rapporti a tempo determinato e/o a tempo parziale

Condizioni generali

Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)

De minimis

Si, la norma è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis

Autorizzazione UE

No, non è necessaria

ULA

No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore

LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI

Norma

Art. 4 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 (Legge 19 luglio 1993, n. 236)

Prassi

INPS, Circolare, 23 gennaio 2007, n. 22

INPS, Circolare 1° giugno 1999, n. 122

Datori

Tutti, a condizione che non abbiano:

a) in atto sospensioni dal lavoro;

b) proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l'assunzione riguardi professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle riduzioni o sospensioni di personale

Lavoratori

Lavoratori che hanno fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, e che sono dipendenti da imprese beneficiarie da almeno 6 mesi dell'intervento

Tipo beneficio

Applicazione dell'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti

Misura

Contribuzione a carico datore pari al 10%

Durata

12 mesi

Contratti ammessi

Assunzione a tempo indeterminato con orario a tempo pieno

Note

Sono esclusi tutti i rapporti a tempo determinato e/o a tempo parziale

Condizioni generali

Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)

De minimis

No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis

Autorizzazione UE

No, non è necessaria

ULA

No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore

BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (REGIME "ORDINARIO")

Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio

Norma

Art. 8 Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Legge 28 marzo 2019, n. 26)

Prassi

INPS, Circolare 19 luglio 2019, n. 104

Datori

Tutti i datori del settore privato, ivi inclusi quelli del settore agricolo

Lavoratori

Percettori del reddito di cittadinanza (fino al 31 dicembre 2023)

Tipo beneficio

Esonero contributivo

Misura

Fino a 780 euro mensili, nel limite dei contributi dovuti (esclusi i premi INAIL) e dell'importo mensile del RDC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione

Durata

Periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario, con un minimo di 5 mensilità (sempre e solo 5 mensilità se si tratta di rinnovo del RDC)

Contratti ammessi

Contratto subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale

Contratto a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione e` resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato

Contratto di apprendistato

Contratto subordinato a tempo indeterminato instaurato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro

Contratto a tempo determinato

Note

È esclusa la pubblica amministrazione (cfr. art. 1, comma 2, D.Lgs 30 aprile 2001, n. 165)

Condizioni generali

Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetta art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)

De minimis

Si, la norma è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis

Autorizzazione UE

No, non è necessaria

ULA

Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore

BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (ANNO 2023)

Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio

Norma

Art. 1, commi 294-296, Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Art. 8, Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Legge 28 marzo 2019, n. 26)

Prassi

Non ancora emanata

Datori

Tutti i datori del settore privato, ivi inclusi quelli del settore agricolo, che assumono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 un percettore di RDC

Lavoratori

Percettori del reddito di cittadinanza (fino al 31 dicembre 2023)

Tipo beneficio

Esonero contributivo

Misura

100% dei contributi a carico datore (esclusi premi INAIL), nel limite massimo di 8.000 euro annui

Durata

12 mesi

Contratti ammessi

Contratto subordinato a tempo indeterminato

Trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato

Note

Tale particolare esonero è alternativo a quello "ordinario" per l'assunzione di percettori del RDC

Condizioni generali

Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)

De minimis

No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis (si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework)

Autorizzazione UE

Si, è necessaria

ULA

No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore

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