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Il concordato preventivo biennale

 


Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, attuativo della legge delega fiscale (art. 17, Legge n. 111/2023), pubblicato in G.U. 21 febbraio 2024, n. 43 ed entrato in vigore il 22 febbraio 2024, contiene disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. Il fine di tali norme è quello di favorire la razionalizzazione e la partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.

Soggetti ammessi alla procedura

In particolare, il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario, ad eccezione di precise esclusioni.

Sono esclusi i contribuenti che:

·         pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;

·         sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;

·         con riferimento al periodo d’imposta 2023, presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2023 e che quindi non riceveranno la proposta di concordato.

Proposta di concordato

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell’acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.

In particolare:

·         entro il 15 giugno 2024 verrà messa a disposizione dei contribuenti interessati una piattaforma informatica per l’invio dei dati necessari all’Agenzia delle Entrate per la formulazione della proposta;

·         entro il 15 ottobre 2024 i contribuenti potranno aderire o meno alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate.

L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

Un eventuale rifiuto della proposta dell’Agenzia potrebbe collocare il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti, per effetto di quanto previsto dall’art. 34, comma 2, del decreto che prevede l’intensificarsi dell’attività di controllo “nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.

Attenzione: L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.

Decadenza dal concordato

In presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con Decreto del MEF, che generano minori redditi effettivi eccedenti il 50% rispetto a quello concordato, si genera la decadenza dal concordato stesso già a partire da tale periodo d’imposta.

In merito alle cause di cessazione del concordato, l’art. 32 prevede che il concordato cessa i propri effetti in due ipotesi:

·         modifica dell’attività svolta nel corso del biennio (2024 per la prima applicazione) rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente al biennio stesso (2023), a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si rendono applicabili gli stessi coefficienti di redditività previsti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari;

·         cessazione dell’attività.

Attenzione: Per i contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d’imposta 2024. I contribuenti forfetari avranno quindi l’opportunità di effettuare una scelta (entro il 15 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell’anno stesso.

Per dare concreta attuazione all’istituto in esame sono ancora necessari i provvedimenti attuativi di MEF e Agenzia delle Entrate.

È quindi ancora prematuro l’approfondimento dei casi specifici, ma il tema si presenta come “dirompente” ed è spesso commentato da editori non specializzati con termini fuorvianti.

Sarà cura del nostro Studio aggiornarvi in merito alle novità inerenti alla possibilità di accesso all’istituto e rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.

 

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