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La normativa sui professionisti senz’albo

Ecco le regole per i professionisti “non organizzati”
 
La c.d. “Legge per i senza albo”, in vigore dallo scorso febbraio, inserisce nel nostro ordinamento una nuova figura professionale, che svolge un’attività economica di tipo intellettuale volta alla prestazione di servizi e opere a favore di terzi, senza la necessaria iscrizione a un albo: il professionista “non regolamentato”.
 
L'argomento è già stato trattato di recente nel post Professioni senz’albo: chi è dentro e chi è fuori.
 
In mancanza di una chiara e precisa normativa, prima vi era la consuetudine di identificare il libero professionista in colui che presta un’opera prevalentemente intellettuale ed è iscritto a un albo professionale.
 
Diversa è la figura del lavoratore autonomo, ovvero colui che compie un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e non è iscritto a nessun albo professionale.
 
Tipologie
La Legge 4/2013 riguarda coloro che svolgono attività rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazioni di servizi o di opere di tipo prevalentemente intellettuale. Possono citarsi ad esempio tributaristi, consulenti legali, fiscali e aziendali, amministratori di condominio, urbanisti, ecc.
Associazioni professionali
Le associazioni professionali curano l'emanazione di regole deontologiche e la formazione degli associati, a cui rilasciano l'autorizzazione per l'uso del loro marchio di qualità. Curano la tenuta del sito web per le informazioni ai consumatori e l'attivazione di uno sportello per la risoluzione delle controversie tra questi e il professionista.
Obblighi del professionista
Il professionista deve inserite nella carta intestata, per qualunque tipo di comunicazione, il riferimento alla Legge 4/2013. I doveri deontologici e di formazione sono specificati dall'associazione a cui si iscrive.
Valgono i normali doveri previdenziali nei confronti dell'Inps gestione separata, oltre che quelli fiscali.
Incompatibilità
Non è consentito, ai professionisti non organizzati in ordini o collegi, l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, da individuare sulla base delle varie leggi professionali e della giurisprudenza.
Partecipazione a STP
I non iscritti a ordini o collegi possono partecipare alle società tra professionisti (Stp), recentemente introdotte nel nostro ordinamento, come soci di minoranza. Essi possono svolgere attività prettamente tecniche oppure possono essere soci finanziatori.
Creazione di SRLa capitale ridotto
Anche gli over trentacinquenni possono creare Srl con un capitale che può variare da uno a 10.000 euro. Esiste un obbligo specifico di far conoscere ai terzi la specificità di questo tipo di società tramite carta intestata e sito internet.
La Pubblicità
La pubblicità può riguardare elementi informativi utili per il consumatore e deve essere trasparente, corretta e vera. Il controllo sull'uso del marchio di qualità è affidato all'associazione professionale a cui il professionista è iscritto e al ministero dello Sviluppo economico.
 
 
 

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