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Lavoro autonomo: ritenute d'acconto e F24

I datori di lavoro (sostituti d’imposta) che corrispondono compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche sotto forma di partecipazione agli utili, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'obbligo di rivalsa.
La ritenuta, nel caso si tratti di soggetti non residenti, è pari al 30% e non è a titolo di acconto dell’imposta bensì a titolo definitivo.
Le ritenute effettuate devono essere versate dal sostituto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica per i sostituti titolari di partita IVA.


Redditi soggetti a ritenuta

Sono soggetti alla ritenuta i compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti, a qualunque titolo, ad artisti e professionisti.
In particolare si tratta dei compensi corrisposti:
  • per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e anche sotto forma di partecipazione agli utili
  • per prestazioni rese a terzi o nell'interesse di terzi
  • per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
  • sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto dell'associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
  • sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata
  • sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore
  • sui diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.
Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore a 25,82 euro (sempre che non si tratti di acconti relativi a prestazioni di importo complessivo superiore a tale limite), corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi a oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Importi a cui si applica la ritenuta

La determinazione della base imponibile soggetta a ritenuta segue determinate regole.
In particolare, rientrano nella base imponibile, oltre ai compensi professionali, anche i rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto e alloggio nonché tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente, anche se le fatture risultano intestate, oltre che al professionista, anche al committente nell'interesse del quale sono state sostenute.
Inoltre, è soggetto a ritenuta il contributo Inps addebitato al cliente (4%) da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps.
Non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile:
  • i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde
  • l'eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell'ordine professionale (ad esempio, 4% per i dottori commercialisti)
  • le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano debitamente e analiticamente documentate.
Riguardo ai redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore e ai diritti per opere d’ingegno, il reddito imponibile è dato dall'ammontare dei compensi, in denaro o in natura, percepiti nel periodo d'imposta ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese sostenute (importo elevato al 40% se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni).

Aliquote

Per i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, la ritenuta, effettuata a titolo d’acconto, è pari al 20%.
Se, invece, i compensi sono corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni svolte sul territorio dello Stato, si applica una ritenuta a titolo di imposta in misura del 30% dell'ammontare corrisposto.
L’aliquota del 30% a titolo d’imposta si applica sui compensi e le somme corrisposti a non residenti per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, brevetti, invenzioni industriali e simili (articolo 23, comma 2, lett. c) Tuir).
Se i predetti compensi, per prestazioni di lavoro autonomo e assimilati, sono corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, si applica la ritenuta a titolo di acconto in misura del 20%.

Tabella riepilogativa
Tipo di reddito Aliquota ritenuta Base imponibile
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale 20% a titolo d’acconto 100%
Compensi per cessione diritti d'autore da parte dello stesso autore:    
soggetti di età superiore a 35 anni 20% a titolo d’acconto 75%
soggetti di età inferiore a 35 anni 20% a titolo d’acconto 60%
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere 20% a titolo d’acconto 100%
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro 20% a titolo d’acconto 100%
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori 20% a titolo d’acconto 100%
Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti 30% a titolo d’imposta 100%
Compensi per cessione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti

Come e quando si versa

Le ritenute vanno versate dai datori di lavoro (sostituti d’imposta) entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento. Se il predetto termine cade di sabato o di giorno festivo il versamento è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente con modalità telematiche per i sostituti titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo 1040.

Certificazione delle ritenute

Le ritenute corrisposte devono essere certificate da parte dei soggetti che le hanno effettuate.
La certificazione, che va consegnata all’interessato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, deve attestare:
  • l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti
  • l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali
  • eventuali altri dati non obbligatori come ad esempio il contributo professionale o l’Iva.
 
 Normativa e prassi

Articolo 23, comma 2, lett. c) del Tuir - pdf

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