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Avviare un'attività di pizzeria "da asporto" o al taglio



L’attività di pizzeria per asporto prevede la produzione e la vendita nel luogo o nei locali adiacenti a quelli di produzione della pizza, senza possibilità di consumo all’interno dei locali o in aree attrezzate per la somministrazione (In tal caso l’attività rientrerebbe tra quelle previste dalla Legge Regionale n. 29 del 21/09/2007 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione e bevande”).

Qualora l’attività venga svolta con la partecipazione personale e professionale del titolare (o della maggioranza dei soci), e siano presenti i requisiti (oggettivi, soggettivi e dimensionali) previsti dalla Legge Quadro sull’artigianato n. 443 del 1985, la Ditta avrà l’obbligo di iscriversi all’Albo delle Imprese artigiane.



La vendita di prodotti propri nei luoghi di produzione non è considerata attività commerciale.
Trattandosi di un’attività alimentare, pur non essendo più richiesta l’autorizzazione sanitaria, a seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 3710/2007 la ditta deve presentare all’ASL locale una Dichiarazione di Inizio Attività, completa della documentazione richiesta. L’ASL provvede a rilasciare una dichiarazione di avvenuta registrazione. Per informazioni relative alla procedura e alla documentazione è possibile rivolgersi all’ASL o agli uffici comunali dove avrà sede l’attività.

La Legge regionale n. 41/2003 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di prevenzione, sanità servizi sociali e sicurezza pubblica" prevede per i titolari e il personale che manipola prodotti alimentari misure di autocontrollo e percorsi di formazione al termine dei quali viene rilasciato un documento denominato "Norme di comportamento per una preparazione/manipolazione sicura degli alimenti". Tale documento si ottiene seguendo un Corso di formazione organizzato da un Ente accreditato ed autorizzato dalla Regione.

Se vengono venduti altri prodotti, alimentari e non, bisogna presentare al Comune dove ha sede l’attività apposita comunicazione; decorsi trenta giorni può iniziare l’attività di vendita (salvo parere contrario del Comune), tenendo presente che per il commercio di alimenti e bevande devono sussistere i requisiti professionali (è sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati):
-          aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione riferito espressamente al commercio del settore alimentare;
-          aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o collaboratore familiare;
-          aver esercitato, in qualità di titolare, amministratore, socio partecipante od associato in partecipazione, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;
-          essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) nel periodo dal 24.4.1994 al 24.4.1999, per il commercio di prodotti rientranti nelle tabelle merceologiche alimentari.

 Fonte: Regione Veneto

Normativa di riferimento
 
Legge Quadro sull’artigianato n. 443 del 08/08/1985

Decreto Legislativo n. 114 del  31/03/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” - art. 4, comma 2, lettera f.

Legge Regionale n. 41/2003, art.1 "Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari".

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