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730 e UNICO: "La Buona Scuola", novità sulle detrazioni


Con  "La Buona Scuola" vengono apportate modifiche all'art.15 del TUIR. 

Il comma 1, lettera e), dell'art. 25 del TUIR, fino all'entrata in vigore della Legge 1074/2015, prevede una detrazione dall'imposta lorda in misura del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private; tale detrazione va commisurata alle tasse e ai contributi pagati per gli istituti statali. 


Nel caso di università private, l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo non dà diritto ad alcuna detrazione. Con la legge sulla Buona Scuola (L.107/2015) la lettera e) sopra citata viene sostituita prevedendo la detraibilità nella misura del 19% per le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali».  

Viene inoltre introdotta una nuova lettera (e bis) che prevede la detrazione per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente". 

L'importo massimo della detrazione è quindi di euro 76 euro (19% di 400). 

Per quanto riguarda le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro resta invariato il beneficio riconosciuto dalla lettera i-octies del TUIR ma non è cumulabile con quanto sopra citato. 

Non è stata specificata la decorrenza, quindi non è ancora chiaro se la nuova disciplina  della detrazione IRPEF si applichi a decorrere dalle spese sostenute dal 16 luglio 2015 (data di entrata in vigore della legge 107/2015); oppure per la frequenza dell'anno scolastico 2015/2016 o dal 1 gennaio 2015 in base al principio dell' "unitarietà del periodo di imposta".

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