Passa ai contenuti principali

Distruzione di beni strumentali obsoleti

Con l’avvicinarsi del 31.12 e con l’avvicinarsi sempre più pressante delle chiusure di bilanci e contabilità, potrebbe rivelarsi necessario per le aziende e per i professionisti dover eliminare beni obsoleti o eventualmente, soprattutto nel settore alimentare, eliminare giacenze di magazzino ormai scadute e inutilizzabili, al fine di avere una situazione, per così dire “pulita” da tale punto di vista. Si consideri, inoltre, che a volte, a causa di eventi fortuiti, i beni vengono persi (o rubati). 

Nella presente si affronta proprio l’aspetto dell’eliminazione, volontaria o involontaria di detti beni.

L’ELIMINAZIONE INVOLONTARIA 
 
L’eliminazione volontaria dei beni aziendali consiste in un fatto fortuito indipendente dalla volontà del possessore del bene medesimo, ma proprio al fine di quell’onere della prova di dover dimostrare la sua non presenza nei locali aziendali, sarà necessario premunirsi, secondo lo schema che segue delle opportune pezze giustificative.

L’ELIMINAZIONE VOLONTARIA
L’eliminazione dei beni aziendali è invece volontaria se voluta espressamente dal possessore del bene per i più svariati motivi, i principali dei quali risultano essere:
- obsolescenza del bene (perché eventualmente tecnologicamente superato);
- guasto irreparabile (in caso di macchinari, ad esempio);
- deperimento (in caso di derrate o giacenze alimentari ad esempio).
In questo caso occorre comportarsi come segue, ciò al fine di vincere le presunzioni di cui al DPR 441/97. 


Il Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011 convertito in L. n. 106/2011) ha innalzato il limite da 5.164 a 10.000 euro, entro il quale è possibile provvedere alla distruzione di beni inservibili senza l’osservanza di procedure costose

Oltre la soglia di euro  10.000, per eseguire le operazioni di distruzione di beni, sarà necessario il verbale redatto da pubblici funzionari, dal personale della Guardia di Finanza o dal notaio. 



Fino a 10.000 euro, invece, la semplificazione prevista consentirà all’impresa di avvalersi dell’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni di distruzione.

Le procedure da eseguire per vincere la presunzione di cessione in caso di distruzione dei beni o di loro trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore sono disciplinate dal comma 4 dell’articolo 2 del Dpr 441/1997

In particolare, per quanto riguarda le operazioni di distruzione di beni di importo inferiore a 10.000 euro, è possibile sostituire il relativo verbale (predisposto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o trasformazione dei beni) con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal rappresentante legale dell’impresa o da un procuratore dell’impresa (circolare ministeriale n. 193/E del 1998). 

Si precisa, al riguardo, che l’azienda è in questo caso esonerata esclusivamente dalla redazione del verbale e non, invece, dalla presenza alle operazioni dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate e della Gdf. Dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati (di seguito un fac-simile).

Nell’ipotesi in cui il contribuente si rivolga ad un soggetto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti, la prova dell‟avvenuta distruzione dei beni avverrà con il formulario di identificazione di cui all‟art. 15, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (evidenziamo che tale articolo è stato abrogato ed attualmente il ‘‘formulario di identificazione’’ è disciplinato dall’art. 193, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Quando, infine, si provveda alla movimentazione dei beni residuanti dalla distruzione si rende necessaria anche la compilazione di un documento di trasporto, di cui al D.P.R. n. 472/1996. In alternativa, se i beni distrutti diventano ‘‘rifiuti’’ è possibile che i beni vengano scortati in discarica con l’apposito formulario. In ogni caso non si ritiene necessaria l’emissione di un’autofattura per ‘‘distruzione beni’’.

La cessione gratuita degli alimenti alle ONLUS prevede il rispetto di due procedure affinché possa essere vinta la presunzione di cessione: la prima procedura deve essere rispettata ai fini delle imposte dirette, mentre la seconda ai fini IVA.

La prima ai fini delle imposte dirette non é richiesto l’invio della preventiva comunicazione agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di Finanza di competenza. È sufficiente, pertanto, acquisire la dichiarazione dalla ONLUS beneficiaria, da cui risulti:
- l‟impegno della stessa a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali;
- provvedere all‟annotazione della cessione delle derrate alimentari.

La seconda per le cessioni superiori a 10.000 euro, é richiesta la comunicazione scritta agli Uffici dell‟Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di finanza di competenza. Inoltre:
- il cedente risulta tenuto all‟emissione del documento di trasporto;
- il beneficiario é chiamato a predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tramite cui attestare la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, corrispondenti ai dati contenuti nel documento di trasporto emesso dal cedente.

Di seguito un fac-simile della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000)

La società ……………….….., con sede a ………..…..……., in via ………………….…….….…. N° ……. C.F. e P.I. N° ………………….. iscritta al registro delle imprese di …………………… al N° …., nella persona del proprio rappresentante legale sig. …………………………………………………….. nato a …………….………… il ……………………..

DICHIARA

Che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 441/1997, così come modificato dall’art. 16, D.P.R. 435/2001, in data ………. si è proceduto alla distruzione, a mezzo di …………, della seguente merce:

N. … (descrizione) ………………………..valore ………………… anno acquisto ………………
N. … (descrizione) ………………………..valore ………………… anno acquisto ………………
N. … (descrizione) ………………………..valore ………………… anno acquisto ………………
N. … (descrizione) ………………………..valore ………………… anno acquisto ………………
N. … (descrizione) ………………………..valore ………………… anno acquisto ………………

L’ammontare complessivo del valore dei beni perduti risulta pari ad euro ……..………….. La distruzione è avvenuta alla presenza dei seguenti funzionari dell’Amministrazione Pubblica, del seguente personale della società e dei seguenti componenti del Collegio sindacale
………………………………………………………………………………………………………………..……….…

…………….. , lì ………. 
________________________________
Firma legale rappresentante

N.B. Firma da autenticare presso un notaio od un ufficio comunale oppure firma semplice con allegato documento di identità.

Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

La tassazione dei dividendi percepiti nel 2015

Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori) derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali nel corso dell’anno 2015 dobbiamo distinguere: la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata); la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società; Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l’aliquota dal 20% al 26% , fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in particolare la nuova aliquota è applicabile, oltre agli interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 del Tuir, anche ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c- bis ) a c- quinquies ) del Tuir. In merito alla percentuale