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SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RINUNCE AI CREDITI DA PARTE DEI SOCI



DLgs. 14.9.2015 n. 147, in vigore dal 7.10.2015

L’art. 13 co. 1 lett. a) del DLgs. 147/2015 riforma il regime fiscale IRES delle rinunce ai crediti da parte dei soci, riconducendolo a sostanziale unità, a prescindere dalle modalità con cui l’operazione viene formalmente svolta, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti.

Nel dettaglio, viene sostituito interamente l’art. 88 co. 4 del TUIR (che disciplina attualmente la fattispecie) e, con riferimento alla tematica in esame, viene introdotto il nuovo co. 4-bis.

Secondo la disposizione attualmente in vigore, la rinuncia, da parte del socio, al credito nei confronti della società partecipata non determina, in capo a quest’ultima, l’insorgere di una sopravvenienza attiva rilevante ai fini della formazione del reddito imponibile.

Il DLgs. stabilisce, invece, che “la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale”.

Il nuovo regime qualifica, quindi, come “apporto” la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio. In altri termini, nel limite del valore fiscale del credito, il soggetto partecipato rileva fiscalmente un apporto (non tassabile); l’eccedenza costituisce, invece, per il debitore partecipato, una sopravve­nienza imponibile.
 
Tale regime fiscale prescinde dal relativo trattamento contabile. Pertanto, qualora la rinuncia al credito da parte del socio sia rilevata contabilmente come un apporto di patrimonio, cioè sia imputata in una riserva di patrimonio netto, in applicazione del documento OIC 28, si può ge­nerare un fenomeno di tassazione da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi. Da quanto riportato, risulta evidente come la modifica contenuta nel DLgs. sia maggiormente onerosa per il contri­buente.

Ambito di applicazione della norma
La novità in esame interessa sia le operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio, sia le operazioni precedute dall’acquisto del credito (o della partecipazione) da parte del socio (o del creditore).
Adempimenti
Il DLgs. stabilisce che, ai fini della dispo­sizione in esame, il socio è tenuto a fornire alla partecipata una comunicazione, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rela­tiva al valore fiscale del credito.

In assenza di tale comunicazione, il medesimo valore è assunto pari a zero. Pertanto, il debitore assoggetta a tassazione l’intero valore nominale del credito.
Operazioni di conversione del credito in partecipazioni
Trattamento analogo a quello sopra riportato viene previsto nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni.
Il DLgs. stabilisce che, in tali ipotesi, “il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti even­tualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa”.

In sostanza, le perdite eventualmente rilevate al momento della con­versione, che risulteranno deducibili per il creditore, compor­te­ran­no, anch’esse, una sopravvenienza tassabile in capo al debitore.

Tale regime fiscale si applica a prescindere dalla modalità seguita per il compimento della conversione (quindi, sia mediante sottoscrizione dell’aumento di capitale con compensazione, sia me­diante altre operazioni) e dai regimi contabili adottati dai soggetti coinvolti.

Regime impositivo in capo al socio
Parallelamente a quanto sopra riportato con riferimento alla società partecipata, l’art. 13 co. 1 lett. b) ed e) del DLgs. 147/2015 modifica anche il trattamento impositivo della rinuncia al credito in capo al socio, disciplinato dagli artt. 94 co. 6 e 101 co. 7 del TUIR. 

Secondo la norma attualmente in vigore, l’ammontare relativo al credito oggetto della rinuncia non è ammesso in deduzione in capo al socio e si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta nella società debitrice.

Il DLgs. stabilisce, invece, che l’ammontare della rinuncia si ag­giunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione “nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia”.

L’aver previsto l’incremento del costo della partecipazione del cre­ditore di un importo limitato al valore fiscale del credito com­porta, quindi, che l’operazione di rinuncia o conversione per il creditore non dia luogo alla tassazione della differenza rispetto al valore nominale.

Decorrenza
Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigo­re del DLgs. 147/2015 e, quindi, dal 2016, per i soggetti “solari”.

Fonte: Circolare Eutekne per la clientela n. 34/2015 - www.eutekne.it

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