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Visite Fiscali 2016: casi di esenzione

Aggiornamenti sulle nuove normative riguardanti le visite fiscali per quest’anno, per i dipendenti pubblici e privati in malattia.

L’esenzione dalla reperibilità per le visite fiscali ha una regolamentazione diversa, infatti, sono state adottate alcune novità sia per quanto riguarda le malattie esenti che le fasce di reperibilità.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto dell’11 gennaio 2016, che contiene delle modificazioni alla legge sulle visite fiscali dei lavoratori da parte dell’Inps che sono già vigenti dal 22 gennaio 2016.  Ecco le nuove malattie per cui è possibile usufruire dell’esenzione e le nuove fasce orarie di reperibilità.

Malattie esenti

L’esenzione dalla reperibilità per il 2016 ha un ventaglio di malattie più ampie rispetto al passato e sono state introdotte con il decreto legge del Ministero del Lavoro, infatti, la nuova normativa prevede che i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati sono esenti alla reperibilità per i seguenti casi:
  • malattie che mettono a rischio la vita del lavoratore;
  • infortunio sul lavoro;
  • patologie per causa di servizio;
  • gravidanza a rischio;
  • patologie collegate all’invalidità riconosciuta.
Dal 22 gennaio 2016 fanno parte dell’elenco delle malattie esenti anche le seguenti patologie:
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita: ad esempio le cure chemioterapiche;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta; l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, in misura pari ad almeno il 67%.
E’ bene informare che le patologie soggette ad esenzione dalla reperibilità devono essere comprovate mediante idonea documentazione rilasciata dalle Strutture Sanitarie competenti (Asl). La documentazione deve riportare sia il tipo di patologia da cui è affetto il lavoratore che le terapie a cui deve sottoporsi.

Il medico curante in tali casi deve contrassegnare il certificato medico con il codice E, per determinare l’esclusione del lavoratore dai controlli medici fiscali. Le  competenti strutture sanitarie sono inoltre tenute a rilasciare idonea documentazione dalla quale risulta la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. 

Nuove fasce orarie di reperibilità

Nel decreto del Ministero del Lavoro sulle visite mediche di controllo sono presenti anche indicazioni sulle fasce orarie di reperibilità che sono valide 7 giorni su 7 inclusi i festivi:
  • per i dipendenti pubblici: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18;
  • per i dipendenti privati: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

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