È consuetudine delle società provvedere al versamento di premi assicurativi per la copertura di specifici rischi che si possono verificare in capo agli amministratori, considerato il delicato incarico che gli stessi ricoprono.
Nello specifico:
Polizze per responsabilità civile
Polizze per responsabilità civile
definizione
sono polizze stipulate a copertura di perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori potrebbero subire a seguito di azioni di responsabilità civile intentate nei loro confronti o verso la società da terzi lesi, in forza degli atti compiuti nello svolgimento delle loro funzioni. Tali polizze consentono agli amministratori di svolgere il proprio incarico senza rischiare che la responsabilità degli atti ricada sul proprio patrimonio.
trattamento fiscale premi assicurativi
- per l’amministratore i premi assicurativi non costituiscono fringe benefit e non concorrono alla formazione del reddito dell’amministratore.
- per la società: i premi assicurativi pagati dalla società rappresentano costi deducibili, essendo soddisfatti i principi di competenza e inerenza.
Risarcimento del danno
i rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione non costituiscono per l’amministratore un arricchimento, bensì un risarcimento del danno patrimoniale subito.
Polizze contro gli infortuni
Polizze contro gli infortuni
definizione
sono polizze stipulate a copertura degli eventi accidentali che possono menomare, in via temporanea o permanente, l’amministratore, con possibilità di indicare quale beneficiario del premio l’amministratore stesso (o i suoi eredi) o la società;
trattamento fiscale premi assicurativi
1) se il beneficiario è l’amministratore
- per l’amministratore: i premi assicurativi pagati dalla società costituiscono un compenso in natura tassabile in capo all’amministratore.
- per la società: i premi assicurativi pagati dalla società rappresentano costi deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
Risarcimento del danno
i rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione all’amministratore costituiscono proventi in sostituzione del reddito e pertanto concorrono alla formazione del reddito. Non costituisce invece reddito l’indennizzo percepito dagli eredi in caso di morte.
2) se il beneficiario è la società
2) se il beneficiario è la società
- per l’amministratore: i premi assicurativi pagati dalla società non costituiscono un compenso in natura tassabile in capo all’amministratore.
- per la società: i premi assicurativi pagati dalla società rappresentano costi deducibili per effetto del principio di inerenza; la polizza infatti ha la finalità di tutela degli interessi del patrimonio aziendale minacciati dall’occorrere di sinistri.
Risarcimento del danno
i rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione costituiscono per la società una sopravvenienza attiva imponibile ai fine delle imposte sui redditi.
Polizze sulla vita che si distinguono in:
Polizze sulla vita che si distinguono in:
- assicurazioni in caso di vita, per le quali la compagnia corrisponde il capitale convenuto contrattualmente se l’assicurato è in vita ad una data fissata (rappresentando in tal modo una forma di investimento)
- assicurazioni in caso di morte, in cui il capitale è corrisposto solo se l’assicurato muore in un determinato periodo di tempo
trattamento fiscale premi assicurativi
trattamento fiscale premi assicurativi
1) se il beneficiario è l’amministratore
- per l’amministratore: i premi assicurativi pagati dalla società costituiscono un compenso in natura tassabile in capo all’amministratore.
- per la società: i premi assicurativi pagati dalla società rappresentano costi deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
2) se il beneficiario è la società
2) se il beneficiario è la società
- per la società: i premi assicurativi pagati dalla società rappresentano un credito di natura finanziaria verso la compagnia assicurativa e non costi deducibili.
Risarcimento del danno
i rimborsi corrisposti dalla società di assicurazione costituiscono per la società una sopravvenienza attiva imponibile ai fine delle imposte sui redditi.
SCHEMA RIASSUNTIVO
(1) il costo della polizza è deducibile dal reddito d’impresa. Infatti il decesso o l’infortunio all’amministratore costituiscono eventi che possono produrre ripercussioni negative anche sulla società, per il venir meno delle capacità e delle conoscenze del proprio amministratore. Con la stipula del contratto assicurativo volto a coprire il rischio morte o infortunio dell’amministratore, la società ha come fine la tutela degli interessi e del patrimonio aziendale, minacciati dall’occorrere di tali sinistri. Tale tutela, pertanto, ancorché onerosa, costituisce un atto pienamente giustificato sotto il profilo economico e civilistico (Norma ADC n.154)
Riferimenti:
Art. 109, 95, c. 5, 50, c. 1, lett. C-bis) e 51 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 – C.M. 04.03.1999 n. 55, Ris. Ag. Entrate 09.09.2003 n.178/E – Norma di comportamento n.154-ADC Milano
Art. 109, 95, c. 5, 50, c. 1, lett. C-bis) e 51 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 – C.M. 04.03.1999 n. 55, Ris. Ag. Entrate 09.09.2003 n.178/E – Norma di comportamento n.154-ADC Milano
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