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Voucher lavoro accessorio: le possibili alternative dopo l’abrogazione


 Premessa

Con il DL n. 25 del 17.03.2017 sono state introdotte nuove disposizioni che prevedono il superamento del lavoro accessorio (con abrogazione totale degli articoli da 48 a 50 del D.Lgs.n.81/2015) e di alcuni aspetti della responsabilità solidale negli appalti per le retribuzioni dei lavoratori. Per effetto delle modifiche apportate, a decorrere dal 17.03.2017 i datori di lavoro non potranno più usufruire dei voucher per il lavoro accessorio, anche se potranno utilizzare quelli già emessi fino al 31.12.2017.

Considerato il superamento dell’istituto del lavoro accessorio, ci si deve ora chiedere quali strumenti possa utilizzare il datore di lavoro per coprire necessità collegate a occupazioni puramente occasionali e circostanziate.

Di seguito illustriamo quanto precisato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con il documento di approfondimento del 24.03.2017.


Uso dei voucher fino al 31.12.2017
Come anticipato in premessa, la disciplina illustrata deve considerarsi abrogata a decorrere dallo scorso 17.03.2017. In ogni caso il regime transitorio consente ancora alcune ipotesi di applicazione dell’istituto nel caso di voucher richiesti fino alla data del 17.03.2017. In questo caso viene consentita la fruizione dell’istituto a condizione che le prestazioni vengano eseguite entro il prossimo 31.12.2017. In tal caso:
- il datore di lavoro che fruisce del lavoro accessorio deve rispettare i limiti previsti dalla disciplina;
- il datore di lavoro deve provvedere alle comunicazioni preventive previste dal D.Lgs.n.81/2015.
 
Prima di adottare soluzioni alternative, quindi, è bene consumare entro la data del 31.12.2017 i voucher già acquistati.

ATTENZIONE!
Si segnala che secondo un recente chiarimento fornito dall’INPS i c.d. voucher per il baby sitting devono considerarsi tuttora validi.

Le possibili soluzioni alternative
Di seguito illustriamo le possibili soluzioni ipotizzate dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in sostituzione dei voucher.

SOLUZIONE I: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
La prima delle soluzioni ipotizzate è costituita dal ricorso alla somministrazione di lavoro. Gli articoli da 30 a 40 del D.Lgs. n. 81/2015, al riguardo, stabiliscono che il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un somministratore autorizzato, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 01.01 dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5 (nel caso di inizio attività nel corso dell’anno, il limite si computa sul numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento di stipula del contratto di somministrazione). La somministrazione di lavoro a tempo determinato, invece, è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La Fondazione Studi, al riguardo, segnala che l’istituto è destinato sì a rispondere ad esigenze temporanee, ma per come è strutturato e per gli adempimenti previsti (formalizzazione di un rapporto di lavoro, di un contratto di somministrazione) è poco adatto a ricoprire esigenze estemporanee e circoscritte.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Copertura di esigenze occasionali
Adatto per mansioni temporanee ma si presta poco a necessità puramente occasionali
No
Adempimenti
Necessita di adempimenti particolarmente rilevanti.
No

SOLUZIONE II: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, tutte le collaborazioni che si concretizzano in prestazioni personali e continuative etero-organizzate devono essere ricondotte al lavoro subordinato qualora non ricorra una delle specifiche eccezioni previste dal legislatore. Per la sussistenza del rapporto di etero organizzazione, il Ministero del Lavoro ritiene necessaria la coesistenza delle seguenti condizioni:
- le collaborazioni devono risultare continuative;
- le collaborazioni devono avere carattere esclusivamente personale (svolte direttamente dal titolare del rapporto senza ausilio di altri soggetti);
- le collaborazioni risultano organizzate dal committente rispetto ai tempi ed ai luoghi di lavoro. Pertanto, affinché operi la riqualificazione del rapporto, è necessario che tutte le condizioni individuate dal D.Lgs. n. 81/2015 operino contemporaneamente.

Se la maggior parte dei rapporti di collaborazione, quindi, viene ricondotta alla disciplina del lavoro subordinato, vengono previste alcune eccezioni in cui possono trovare applicazione le predette forme. Si tratta, in particolare, delle seguenti:

ECCEZIONI ALLA RIQUALIFICAZIONE
I
Le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
II
Le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.
III
Le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni.
IV
Le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
ATTENZIONE! Si segnala che secondo i chiarimenti ministeriali, nelle ipotesi appena elencate potrebbe essere comunque ipotizzata la riqualificazione del rapporto in termini di subordinazione. Non sarà, tuttavia, sufficiente constatare un rapporto di etero-organizzazione, ma il più qualificato rapporto di etero-direzione ai sensi dell’articolo 2094 cc.

Stante quanto appena precisato, la Fondazione Studi ha valutato positivamente l’elasticità concessa dall’istituto. Un limite all’utilizzo può però essere riscontrato nell’impossibilità, per il committente, di definire tempi, luoghi della prestazione e le mansioni puntuali da svolgere (la definizione di tali elementi è tipica del lavoro di carattere subordinato). Tali circostanze potrebbero legittimamente sorgere per l’espletamento di lavori occasionali.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Copertura di esigenze occasionali
Adatto anche a mansioni occasionali
Si
Determinazione della prestazione
Non è possibile determinare il contenuto della prestazione o le mansioni da svolgere.
No

SOLUZIONE III: LAVORO INTERMITTENTE
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2015 il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente:
à secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi;
à anche con riferimento alla possibilità di stipulare tale contratto in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.

LIMITI
Ipotesi
Sanzione
Il lavoratore intermittente supera le 400 giornate di lavoro nell’arco di tre anni solari
Assunzione a tempo pieno e indeterminato
Superamento della soglia per il settore turismo, spettacolo e pubblici esercizi
Nessuna sanzione

Con riferimento a questa soluzione la Fondazione Studi segnala che l’istituto appare il più funzionale per rispondere alle esigenze collegate a mansioni discontinue ed occasionali. La possibilità di chiamare il lavoratore secondo le esigenze del datore di lavoro consente, in buona sostanza, di colmare le necessità caratteristiche del lavoro accessorio. Si deve però specificare che sono previsti adempimenti e oneri tipici del lavoro subordinato e che la stipula di tale rapporto  prevede la disponibilità del lavoratore a coprire le esigenze saltuarie del datore di lavoro entro il periodo di tempo pattuito (a termine o a tempo indeterminato).

Pur non apparendo perfettamente adatto ai fini della sostituzione del lavoro accessorio, l’istituto del lavoro intermittente presenta notevoli elementi di affinità al lavoro accessorio.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Copertura di esigenze occasionali
Adatto anche a mansioni occasionali, il contratto prevede in contropartita la disponibilità nel tempo del lavoratore.
Si
Formalità a adempimenti
Tipici del lavoro subordinato.
No
Determinazione della prestazione
Possibile determinare il contenuto della prestazione o le mansioni da svolgere.
Si

Analisi comparata dei costi
Di seguito proponiamo l’analisi dei costi forniti dalla Fondazione Studi (la simulazione è stata effettuata applicando, laddove necessario, il CCNL turismo – commercio, mentre per il lavoro somministrato è stato utilizzato il dato più basso registrato per stipulare un contratto di somministrazione con un’agenzia, pari al 13,2%:

Fonte: News per i Clienti dello studio n. 53



ANALISI DEI COSTI MENSILI
Emolumenti
Accessorio
Somministrazione
Co.co.co
Intermitt. No disponibilità
Intermitt. + disponibilità
Retribuzione / compenso netto
1.260
1.260
1.260
1.260
1.260 + 252
Retribuzione / compenso lordo
1.680
1.407,25
1.672,98
1.407,25
1.407,25
Ind. Disponibilità
0
0
0
0
281,45
Ratei
0
234,54
0
234,54
234,54
Contributo INPS
302,40
488,43
364,88
488,43
572,16
Contributo INAIL
117,60
58,04
59,14
58,04
67,99
TFR
0
121,61
0
121,61
142,46
AGENZIA
0
304,90
0
0
0
TOTALE
1.680
2.614,78
2.097
2.309,88
2.705,86

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