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OBBLIGO DEL REGISTRATORE TELEMATICO DALL’1.1.2020: CASI DI ESONERO E MODALITÀ TRANSITORIE


A decorrere dall’1.1.2020 scatta, per la generalità dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate (tale obbligo è stato anticipato all’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000).

In merito si evidenzia che tale memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri:

·     fa venir meno l’obbligo di:

-   certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti, “per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni” è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”;

-   annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini delle imposte dirette;

·     comporta la necessità di adattare ovvero sostituire il registratore di cassa in uso in quanto, per adempiere a tale obbligo, è necessario essere dotati di un Registratore telematico (RT) in grado di registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali all’Agenzia. In particolare, il RT genera un file XML al momento della chiusura giornaliera, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate.

A tal fine è previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto / adattamento degli strumenti in esame pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di € 250 in caso di acquisto ed € 50 in caso di adattamento.  Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 (codice tributo “6899”) tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel). 



CASI DI ESONERO

Come sopra accennato l’obbligo in esame riguarda la generalità dei commercianti al minuto e soggetti assimilati (tra questi sono ricompresi, ad esempio, i soggetti che effettuano prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e prestazioni di servizi rese nell’esercizio d’impresa in locali aperti al pubblico). Va tuttavia evidenziato che il MEF con uno specifico Decreto ha individuato le fattispecie esonerate da tale obbligo, per il primo periodo di applicazione, di seguito elencate.

Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 2, DPR n. 696/96
a)
cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b)
cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
c)
cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34, comma 1, DPR n. 633/72;
d)
cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 (ddt / documento ad esso assimilabile), se integrato con l’ammontare dei corrispettivi;
e)
cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri, esclusi quelli d’antiquariato;
f)
prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
g)
cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie;
h)
operazioni relative a concorsi pronostici e scommesse soggetti all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
i)
somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali / interaziendali, scolastiche, universitarie e in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici / enti di assistenza e di beneficenza;
l)
prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
m)
prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito / società finanziarie – fiduciarie / società di intermediazione mobiliare;
n)
cessioni e prestazioni esenti di cui all’art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 (operazioni di natura finanziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.);
o)
prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all’art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;
p)
prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono l’attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
q)
prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r)
prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
s)
prestazioni rese da fumisti e quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
t)
prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
u)
prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
v)
prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
z)
prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
aa)
prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
bb)
cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
cc)
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante in stadi, stazioni ferroviarie e simili, cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
dd)
cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee)
somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff)
prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
gg)
prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;
hh)
cessioni e prestazioni rese da associazioni sportive dilettantistiche che applicano la Legge n. 398/91, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco ex art. 9-bis, Legge n. 66/92;
ii)
prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;
ll)
prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
mm)
prestazioni aventi per oggetto l’utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici;
nn)
prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
oo)
cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
pp)
cessioni di prodotti agricoli effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori agricoli) in regime di esonero di cui all’art. 34, DPR n. 633/72;
qq)
cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, Comunità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali / istituzioni pubbliche di cui all’art. 41, Legge n. 833/78, enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, escluse quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni;
rr)
abrogato;
ss)
prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e internazionale rese dall’Ente poste;
tt)
attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni, e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’art. 4, Legge n. 337/68, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’art. 8, DPR n. 394/94, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84;
tt-bis)
prestazioni di servizi rese dalle imprese di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico e quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.

In linea di principio, quindi, per il primo periodo di applicazione, i soggetti attualmente non tenuti a certificare le operazioni effettuate con scontrino / ricevuta fiscale continuano a beneficiare di tale esonero e quindi non sono obbligati a memorizzare e trasmettere telematicamente tramite un RT i corrispettivi giornalieri.



NB
L’intento di limitare nel tempo tali esoneri è confermato dall’art. 3 del citato Decreto in base al quale “con successivi decreti … sono individuate le date a partire dalla quali vengono meno gli esoneri”.
In applicazione di tale previsione, si evidenzia che nell’ambito del c.d. “Decreto Collegato alla Finanziaria 2020”:
·    è soppresso l’esonero dalla certificazione tramite scontrino / ricevuta fiscale per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente rese dalle autoscuole (lett. q predetta Tabella);
·    fino al 30.6.2020 le autoscuole possono continuare a certificare le predette prestazioni con l’emissione dello scontrino / ricevuta fiscale in luogo della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (utilizzo del RT).

Merita infine evidenziare che con riferimento alle:

·   operazioni c.d. “marginali”, ossia le cessioni / prestazioni effettuate in via marginale (con ricavi / compensi non superiori all’1% del volume d’affari complessivo) rispetto a quelle sopra elencate ovvero rispetto a quelle per le quali vige l’obbligo di fatturazione;

·   cessioni / prestazioni diverse dalle cessioni di benzina / gasolio effettuate dai distributori di carburante dalle quali derivano ricavi / compensi non superiori all’1% del volume d’affari complessivo;

l’esonero dall’obbligo in esame è riconosciuto fino al 31.12.2019. Pertanto, in assenza di una nuova specifica disposizione, anche per tali operazioni dall’1.1.2020 dovrà essere utilizzato il RT.


Per essere utilizzato ai fini in esame, il RT deve essere:

·      censito / accreditato mediante la procedura disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, dal diretto interessato ovvero dal suo intermediario / consulente delegato (nel modello di delega deve risultare barrato il servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”);

·      attivato e “messo in servizio” da un laboratorio abilitato il cui elenco è disponibile sul sito https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco_laboratori.

Il RT è in grado di memorizzare e provvedere “automaticamente” alla creazione del file con i dati dei corrispettivi giornalieri ed al relativo invio (a seguito delle operazioni di chiusura giornaliera) quando risulta “in servizio”. L’invio va effettuato entro 12 giorni dall’effettuazione delle operazioni.  

PRIMO SEMESTRE DI APPLICAZIONE – DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO

Per il primo semestre di applicazione dell’obbligo in esame, ossia fino al 30.6.2020 per i soggetti obbligati a decorrere dall’1.1.2020 è prevista l’applicazione delle seguenti disposizioni “di favore”:

·      non sono applicate sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (fermi restando i termini per la liquidazione mensile / trimestrale dell‘IVA);

·      i soggetti che non riescono a dotarsi di un RT “in servizio” entro l’1.1.2020 possono:

-      continuare ad emettere scontrino / ricevuta fiscale con il registratore di cassa già in uso;

-      trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, utilizzando la procedura messa a disposizione dall’Agenzia (area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” - “Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT”) direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato.   






NB
Tale facoltà è riconosciuta fino al momento di messa in servizio del RT e, in ogni caso, non oltre il semestre di moratoria (30.6.2020).

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