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Esonero contributivo per chi assume a tempo indeterminato fino a fine anno

Analisi di CNDCEC e FNC sulle misure aggiornate al DL 104/2020, che ha previsto anche ulteriori 18 settimane di cassa integrazione COVID-19



Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno diffuso un documento contenente le principali misure sul lavoro introdotte durante il periodo di emergenza sanitaria, aggiornato al DL 104/2020 (decreto “Agosto”). Tra i diversi argomenti trattati, di particolare rilievo sono le novità in materia di cassa integrazione ed esoneri contributivi.

Con riguardo ai trattamenti di integrazione salariale, l’art. 1 del DL 104/2020 prevede la possibilità di fruire di ulteriori 18 settimane (suddivise in due blocchi da 9) di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga per il periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Come previsto dal comma 2, le ulteriori 9 settimane sono soggette al pagamento di un contributo addizionale, la cui misura (18% o 9%) viene determinata in base al confronto del fatturato del primo trimestre 2019 con quello del primo trimestre 2020. Tale contributo non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Sotto il profilo applicativo, tali trattamenti sono riconosciuti ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, come indicato anche nel documento in commento, non risultano cambiamenti dei potenziali beneficiari rispetto a quanto già previsto dal DL 18/2020.

L’art. 2 del DL 104/2020 riconosce inoltre l’accesso al trattamento di CIG in deroga per un massimo di 9 settimane anche ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro.

I datori di lavoro privati (esclusi quelli agricoli) che non richiedono la cassa integrazione di cui all’art. 1 del DL 104/2020, e che hanno già fruito dei trattamenti nei mesi di maggio e giugno 2020, possono beneficiare di un esonero dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi INAIL) per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020. L’agevolazione è concessa nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.

Il DL “Agosto” introduce anche ulteriori agevolazioni con lo scopo di sostenere sia l’occupazione stabile sia specifici settori o aree del Paese.
In particolare, l’art. 6 del DL 104/2020 riconosce ai datori (esclusi quelli del settore agricolo) un esonero dei contributi a loro carico per un massimo di 6 mesi in caso di assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Sono esclusi i premi INAIL, i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Ammessa la trasformazione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

L’esonero previsto dall’art. 6 viene riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

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