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DEBITO IVA SCADUTO E NON VERSATO: SEGNALE DELLA CRISI D’IMPRESA

Con la legge di conversione del c.d. “Decreto Semplificazioni”, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati modificati i “parametri” relativi al segnale di previsione della crisi d’impresa rappresentato dalla presenza di un debito IVA scaduto e non versato.

In particolare, se tale debito supera uno specifico importo, “scatta” la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate al contribuente.


LA CRISI D’IMPRESA

Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata introdotta la Riforma (sistematica ed organica) delle procedure concorsuali, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un’attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici, finalizzata, tra l’altro:

·         all’introduzione di una “diagnosi precoce” dello stato di difficoltà dell’impresa;

·         alla salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni;

affinché l’imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell’ottica della continuità aziendale.

La disciplina “originaria”, che prevedeva la procedura di composizione assistita della crisi basata su un sistema di allerta con utilizzo di specifici Indici / Indicatori della crisi finalizzati a rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’impresa è stata recentemente modificata, in prossimità dell’entrata in vigore fissata al 15.7.2022, con l’introduzione della procedura di composizione negoziata della crisi.

In tale nuovo contesto normativo è richiesta l’adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato per rilevare tempestivamente lo stato di crisi.

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

GLI OBBLIGHI IN CAPO ALL’IMPRESA / SOCIETÀ

Al fine di favorire l’emersione tempestiva della crisi sono previsti alcuni specifici obblighi in capo all’imprenditore, così differenziati.

Imprenditore individuale

Deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Imprenditore collettivo

(società di capitali / di persone)

Deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall’art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. In particolare deve:

·         istituire un assetto organizzativo / amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;

·         attivarsi “senza indugio” per adottare / attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione dello stato di crisi, le predette misure / assetti devono consentire di:

·         rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta dal debitore;

·         verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare alcuni specifici segnali” per la previsione tempestiva dell’emersione della crisi;

·         ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata ed effettuare il test pratico presenti nella Piattaforma telematica nazionale per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

I SEGNALI PER LA PREVISIONE DELLA CRISI

Come sopra accennato, le misure / assetti devono consentire, tra l’altro, di rilevare alcuni segnali di previsione della crisi rappresentati dall’esistenza di:

·         debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

·         debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

·         esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che hanno superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, se rappresentano complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;

·         una o più esposizioni debitorie nei confronti di INPS / INAIL / Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Entrate - riscossione.

NB

Tali soggetti segnalano a mezzo PEC o, in mancanza, raccomandata A/R, la sussistenza delle predette situazioni debitorie all’imprenditore e all’organo di controllo della società (se esistente). Nella segnalazione è contenuto l’“invito” alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, al sussistere dei relativi presupposti.

 

INPS

Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:

·      al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;

·      a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.

INAIL

Debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000.

Agenzia

Entrate-riscossione

Crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni, superiori a € 100.000 per imprese individuali / € 200.000 per società di persone / € 500.000 per altre società.

Con specifico riguardo all’esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in sede di conversione del citato “Decreto Semplificazioni”:

·      è stata elevata la relativa soglia di riferimento, come di seguito evidenziato.

                  

Agenzia

Entrate

Ante conversione DL n. 73/2022

Post conversione DL n. 73/2022

Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000

Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000 e non inferiore al 10% del volume d’affari risultante dal mod. IVA relativo all’anno precedente

·      prevede che la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è inviata:

-        soltanto se il debito IVA risulta superiore a € 20.000;

-        contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis, DPR n. 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle Comunicazioni LIPE (in precedenza era previsto l’invio entro 60 giorni da tale termine).

NB

L’applicazione delle nuove previsioni decorre dalle Comunicazioni LIPE relative al secondo trimestre 2022 (in precedenza, dal primo trimestre 2022).

La nuova soglia di riferimento consente di evitare l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di segnalazioni ai contribuenti “soltanto” a causa del superamento dell’importo di € 5.000 del debito periodico IVA non versato.

Così ad esempio, per un’impresa con un volume d’affari pari a € 300.000, il mancato versamento di un debito IVA pari a € 6.000 risultante dal mod. LIPE, mentre prima della modifica normativa comportava l’invio da parte dell’Agenzia della segnalazione, ora non determina tale effetto in quanto il debito IVA non versato risulta inferiore al 10% del volume d’affari, ossia a € 30.000.

 

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