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Attività finanziarie estere: obblighi dichiarativi e controlli in corso

I contribuenti che hanno effettuato o detengono investimenti finanziari all’estero sono tenuti a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio predisposto dall’Agenzia delle Entrate nonché per il calcolo e il versamento dell’IVAFE (l’imposta dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia).



Cosa deve essere dichiarato

Vanno dichiarati il valore a inizio e fine anno degli investimenti esteri dei quali si è titolari o contitolari, con indicazione dello Stato in cui sono detenuti, nonché la quota e la durata di possesso in giorni e la tipologia.

Tra gli investimenti che vanno dichiarati sono inclusi, a titolo esemplificativo:

· conti correnti e libretti di risparmio;

· partecipazioni;

· finanziamenti erogati a società estere;

· altri strumenti finanziari (es. obbligazioni, diritti di opzione), compresi i dossier titoli detenuti presso banche estere;

· criptovalute.

Per i conti correnti e libretti di risparmio in sostituzione del valore finale va indicata la giacenza media e l’obbligo di compilazione si estende anche ai delegati al prelievo (anche tramite carta di credito). Se detenuti in Paesi a regime fiscale agevolato, va indicato anche il saldo massimo raggiunto nel corso del periodo d’imposta.

Il possesso di un conto corrente estero non deve essere sempre oggetto di monitoraggio fiscale o pagamento di IVAFE. Per i conti correnti devono essere tenute in considerazione delle soglie di esenzione, come da tabella seguente.


SOGLIA LIMITE

OBBLIGO

15.000 euro di saldo giornaliero del conto estero

E’ sufficiente che il conto corrente superi, anche solo per un giorno nell’anno, tale soglia affinché vi sia l’obbligo di indicazione del valore nel modello RW, ai fini del monitoraggio fiscale (Legge n. 186/2014, che ha modificato l’articolo 2, comma 4-bis del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014).

5.000 euro di giacenza media annua

Al superamento della soglia indicata il contribuente ha l’obbligo di indicazione del conto estero nel quadro ai fini dell’assolvimento dell’imposta IVAFE.

Di conseguenza, la compilazione del quadro RW può portare ad alcune situazioni particolari, come ad esempio:

  • Conto corrente estero con giacenza media maggiore di 5.000 euro ma che, nel corso dell’anno, non ha superato come valore massimo i 15.000 euro. In questo caso il quadro deve essere compilato esclusivamente ai fini dell’assolvimento dell’IVAFE;
  • Conto corrente estero con giacenza media inferiore a 5.000 euro ma che, come valore massimo, ha superato la soglia di 15.000 euro. In questo caso il quadro deve essere compilato soltanto ai fini del monitoraggio fiscale.

Sanzioni previste

Per le violazioni relative all’omessa o infedele presentazione del quadro RW è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 3% e il 15% calcolata sull’ammontare di ogni singolo importo non dichiarato. Le sanzioni sono raddoppiate, nella misura dal 6% al 30%

degli importi non monitorati, qualora le violazioni dovessero riguardare beni, attività o investimenti detenuti in Paesi a regime fiscale agevolato.

La sanzione è rapportata all’intero valore non dichiarato delle attività finanziarie, anche se le stesse sono detenute in comunione o cointestate.

L’omessa o l’irregolare determinazione dell’IVAFE nel quadro RW comporta invece l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato.

Infine, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009, se i conti o le altre attività finanziarie non dichiarati nel quadro RW sono detenuti in Stati o territori inclusi nell’elenco dei Paesi black list, di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e all’art. 47-bis del TUIR, tali attività “si presumono costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione” e la sanzione per infedele dichiarazione dei redditi è in tal caso raddoppiata.

Le lettere di compliance in arrivo

Con un provvedimento di febbraio 20221 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità attuative per l’invio ai contribuenti delle lettere di compliance relative alle attività patrimoniali e finanziarie estere non dichiarate o non dichiarate correttamente, riferite al periodo di imposta 2018 e successivi, sia per gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, sia per quelli relativi ai redditi di fonte estera.

Come da prassi, le lettere di compliance che stanno arrivando in queste settimane, invitano il contribuente a sanare spontaneamente le eventuali irregolarità dichiarative con la possibilità di ridurre sensibilmente le sanzioni previste.

Le informazioni utilizzate dall’Agenzia per la predisposizione delle lettere provengono essenzialmente dallo scambio di informazioni finanziarie previsto per gli Stati UE dall’art. 8, comma 3-bis della Direttiva n. 2011/16/UE, modificata dalla Direttiva n. 2014/107/UE, e per gli altri Paesi OCSE dal Common Reporting Standard (CRS).

Lo scambio automatico di informazioni relativo ai rapporti di natura finanziaria detenuti all’estero implementato negli ultimi anni consente infatti oggi all’Amministrazione finanziaria di disporre di moltissime informazioni, compresa la titolarità di conti finanziari e il loro ammontare.

Sebbene le lettere di compliance non forniscano direttamente dati rilevanti, limitandosi ad indicare al contribuente la non compliance rispetto ai dati a disposizione dell’Agenzia, è sufficiente accedere all’apposita sezione “l’Agenzia scrive” all’interno del cassetto fiscale del contribuente, per prelevare il documento con i dati in dettaglio.

La lettera di compliance indica sempre le modalità:

· per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso e beneficiando così della riduzione delle sanzioni;

· o, qualora le anomalie evidenziate fossero dovute a inesattezze nelle informazioni pervenute, per fornire chiarimenti e documenti utili a chiarire l’anomalia segnalata, rivolgendosi alla Direzione Provinciale competente.

ATTENZIONE: Le lettere di compliance non vanno confuse con inviti o questionari ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973 che rappresentano invece l’inizio di una vera e propria attività istruttoria.

Il nostro Studio è sempre a disposizione per valutare gli obblighi dichiarativi nonché per esaminare lettere o inviti eventualmente ricevuti dall’Agenzia delle Entrate.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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