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Proroga delle imposte: un mese in più se si opta per il ravvedimento con una sanzione quasi nulla

Versare le imposte al 20 agosto anziché al 20 luglio quasi senza alcun aggravio in termini esborso effettivo.

È questa la strada percorribile dai soggetti interessati dalla proroga del versamento delle imposte previste dall’art. 4, commi 3-sexies e 3-septies del D.L. n. 51/2023, post conversione in Legge n. 87/2023.

La proroga al 20 luglio dei termini dei versamenti si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo Decreto ministeriale di approvazione.

Nel rispetto delle condizioni appena citate il termine lungo del 20 luglio si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1-2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Sono oggetto di proroga i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA (saldo ed eventuale adeguamento ISA).

Superata la data del 20 luglio, i versamenti in parola possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

Da qui, riprendendo quanto detto in apertura, ipotizziamo che un contribuente intenda versare saldo e acconto in ravvedimento operoso al 20 agosto.  Ebbene, in tale caso potrà rimandare  il pagamento a tale data, applicando la sanzione dell’1,67% (SANZIONE (1/9 x 15% = 1,67%) e versando gli interessi al tasso legale, con decorrenza 20 luglio.

Si tratta di un’ipotesi da tenere assolutamente in considerazione anche in base alla liquidità di cui si dispone.




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