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Veicoli in comodato da comunicare alla Motorizzazione

Una disposizione contenuta nel Codice della strada, prevede l’obbligo in capo ai soggetti utilizzatori “abituali” di veicoli di terzi di comunicare alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo. La disposizione è in vigore già dal 2012, ma era rimasta in stand-by.

Intervenendo con la Circolare, il Ministero, individua la nozione di utilizzatore e fissa al 03.11.2014 la decorrenza dell’obbligo in esame, confermando la sanzione pari a € 705 unitamente al ritiro della carta di circolazione.

In particolare l’adempimento in esame interessa i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e di comodato (per un periodo superiore a 30 giorni).

Soggetti obbligati sono:
• comodatario;
• affidatario, in caso di custodia giudiziale;
• locatario / sublocatario, in caso di locazione senza conducente;
• erede;
• utilizzatore, in caso di contratto “rent to buy”.

Sono invece esonerati dall’obbligo:
• i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione;
• i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t.

Con riguaro ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati):
• detenuti a titolo di proprietà / usufrutto / leasing / locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio;
• concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni.Veicoli aziendali

Nelle predette fattispecie la persona fisica “munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente)”, presenta istanza volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli.

Normativa: 
• Art. 94, commi 3 e 4-bis, D.Lgs. n. 285/92
• Art. 247-bis, DPR n. 495/92
• Circolari MIT 6.12.2012, n. 33691 e 10.7.2014, n. 15513

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